La Regione Toscana ha promosso nel 2009 la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla nuova normativa (c.d. Decreti Brunetta e Tremonti) che pone a carico delle ASL e quindi delle Regioni, la spesa per le visite fiscali disposte nei confronti dei lavoratori pubblici dipendenti. Veniva infatti previsto che: “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie.”
L’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla Toscana, muoveva dalla tesi che pur volendo considerare che gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL rientrano tra i compiti di istituto, ciò non comporta automaticamente che le relative prestazioni siano effettuate gratuitamente. Secondo la Regione Toscana, la norma impugnata era lesiva delle attribuzioni regionali di cui all’art. 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario. Infatti, l’attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti, al fine di verificare la legittimità dell’assenza dal lavoro, pur rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce prestazione di cura e prevenzione e non risponde ai fini di tutela della salute collettiva.
Ha sostenuto la Regione Toscana che “Le norme impugnate individuano la quota necessaria a finanziare gli accertamenti medico-legali in riferimento all’espletamento delle visite fiscali, quale parte del Fondo Sanitario e non come fondo aggiuntivo da destinare agli scopi di cui sopra…” Si eccepiva sostanzialmente che il legislatore statale ha imposto di utilizzare il finanziamento sanitario per prestazioni del tutto estranee alla finalità del finanziamento stesso, riducendo le risorse disponibili e che la visita fiscale effettuata al fine di accertare la legittimità dell’assenza del lavoratore, pur rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce un “livello essenziale di assistenza”, non essendo una prestazione di cura e prevenzione e non avendo finalità di tutela della salute pubblica.
La Corte ha riconosciuto la fondatezza delle tesi sostenute dalla Regione Toscana ribadendo che : “… l’accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un’attività strumentale al controllo della regolarità dell’assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro, la quale trova solo indirettamente un collegamento con prestazioni poste a tutela della salute del lavoratore”.
Ha inoltre rilevato la Corte che “Sarebbe del tutto irragionevole, qualora si volesse riconoscere agli accertamenti medico – legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia il carattere di livello essenziale di assistenza, limitare tale qualificazione alla sola ipotesi delle visite fiscali richieste dalle amministrazioni pubbliche e non anche riconoscere pari natura a quelle richieste dai datori di lavoro privati…”.
La Corte Costituzionale ha quindi concluso, con la Sentenza 207/2010, che detta normativa si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma e con l’art. 119 Cost., ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni e ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
