Giulio Giallombardo

(Sebastiano Di Bella) La Commissione per il coordinamento, all’interno dei suoi lavori, dedica specificamente allo statuto siciliano le sedute del 12, 14, 15 e 16 dicembre 1947 e quindi quelle del 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 e 27 (le ultime due in comitato ristretto) del successivo gennaio. Ma sono quelle di gennaio in cui veramente i nodi vengono al pettine.

Nella giornata del 16 gennaio, si tiene infatti un’importante riunione, cui partecipano anche il presidente della Costituente, Terracini, e Ruini, presidente della Commissione dei Settantacinque.

Nel corso di essa, Perassi, presidente della Commissione per il coordinamento, domanda ai due presidenti come debba comportarsi la sua Commissione in ordine allo statuto siciliano. Emergono varie e contrastanti posizioni.

Ambrosini, ribadendo la sua posizione (d’accordo con Alessi e con la delegazione siciliana) propone l’approvazione pura e semplice e il rinvio del coordinamento al futuro Parlamento, previa intesa fra Roma e Palermo e presenta le seguenti bozze di articoli:
“Lo Statuto della Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, continua ad avere pieno vigore. Le modifiche eventuali saranno deliberate dal parlamento nazionale d’intesa con l’assemblea regionale della Sicilia” oppure “le modifiche che in base all’esperienza derivante, dall’applicazione dello statuto fossero ritenute necessarie dalla regione o dallo Stato, saranno approvate dal Parlamento nazionale d’intesa con l’assemblea regionale della Sicilia”.

Una posizione quindi molto netta a favore del consolidamento dello Statuto attuale e soprattutto del ruolo della Regione in ogni ipotesi di modifica.
Ruini propende per la proposta di Ambrosini.
Cevolotto, relatore, era invece per un coordinamento non esclusivamente formale, giacché la Costituente non poteva essere vincolata dallo statuto e quindi avesse piena facoltà di valutare la compatibilità delle singole disposizioni con i principi posti dalla costituzione.

Terracini, anche per la ristrettezza dei tempi, si dice contrario a esaminare lo statuto siciliano articolo per articolo e avverte che comunque il caso siciliano va visto anche avendo riguardo agli altri statuti, soprattutto quello sardo.
Non condivide la proposta di Ambrosini, adducendo che non farebbe una buona impressione in Sicilia il rinvio del coordinamento, e chiede che si faccia di tutto per superare il contrasto esistente su talune norme, ma che comunque l’esame verta non su tutto lo statuto ma solo sui punti in cui esso sia incompatibile con una determinata disposizione della costituzione.

Esprimeva quindi Terracini una posizione moderata di composizione fra coloro che volevano “ridurre” l’eccezione siciliana, e chiedevano un esame di merito articolo per articolo, e coloro che la volevano non solo mantenere ma anche ampliare, pere esempio appunto Ambrosini la cui proposta dava alla Regione un potere di codecisione che in atto non aveva.

Terracini era comunque favorevole allo statuto e al suo inserimento nell’ordine costituzionale.

Lussu, Castiglia, Laconi e Bordon condividono la posizione di Terracini. Ruini propende per quella di Ambrosini.
Nella successiva seduta della Commissione, tenutasi il 18 gennaio, ha luogo un confronto ampio (la seduta dura tre ore) e abbastanza duro.
I lavori hanno inizio con l’intervento del relatore Tosato il quale, d’intesa con Cevolotto, illustra i punti di criticità dello statuto, contenuti negli articoli 2, 8, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 36.

Ambrosini, appoggiato da Fuschini e Uberti appartenenti al suo stesso partito, a nome anche della direzione nazionale della Democrazia cristiana, richiamando una propria proposta del 15 dicembre, pone formalmente la pregiudiziale per cui si debba presentare lo Statuto esistente con una disposizione di legge che renda possibile un’eventuale modifica senza ricorrere a forme particolari.

Infatti come apprendiamo dal verbale della riunione della Delegazione siciliana del 19 gennaio il Consiglio nazionale della D.C (evidentemente ispirato dallo stesso Ambrosini) aveva espresso la seguente posizione: “Lo Statuto continuerà ad avere pieno vigore. Le eventuali modifiche, saranno disposte con leggi dello Stato, votate dal Parlamento, di intesa con l’Assemblea regionale”.

Il presidente, Perassi, fa presente che ci sono articoli i quali sollevano problemi rilevanti di ordine costituzionale.
Cevolotto, relatore, ribadisce la sua posizione per un esame di merito delle singole disposizioni in relazione alla costituzione.
Castiglia, interviene con una proposta mediana (probabilmente concordata con Ambrosini) per un accantonamento della pregiudiziale.
Lussu, del Partito Sardo d’Azione, propone di limitare i punti da modificare solo alla normativa relativa all’Alta corte, sottolineando che la specialità dello statuto consiste proprio nella possibilità di differire in taluni punti dalla Costituzione.
Malgrado il dissenso emerso nella riunione precedente, la Commissione, seguendo de facto la linea dei relatori, nella successiva seduta distingue le materie su cui c’era disaccordo in due categorie: la prima, di contrasto grave e la seconda di contrasto meno grave cioè non assolutamente insanabile.

Appartenevano alla prima categoria gli articoli: 14, 21 (a maggioranza), da 24 a 30, 31 (a maggioranza); alla seconda gli articoli: 8, 15, 17, 20, 23 (a maggioranza), 28, 36 (a maggioranza).
Scompare dai temi controversi l’articolo 2.
Nella stessa giornata del 19, nelle stanze del presidente della Costituente, Terracini, si tiene un incontro (immaginiamo riservato) cui partecipano rappresentanti del gruppo comunista e di quello democristiano. Alla fine della quale si concorda di votare l’articolo unico proposto da Ambrosini.

La Delegazione siciliana a sua volta formalmente si riunisce a Roma quindici volte fra il 19 e il 31 gennaio.
Essa, preso atto del clima di contrasto esistente nella Commissione per il coordinamento, discute con lacerazioni interne attorno alla posizione da tenere e, quindi, alle “concessioni” cui poteva assentire in ordine a quei punti che la Commissione aveva dichiarato di contrasto grave o di contrasto meno grave.
Nella seduta del 20 inizia l’esame delle modifiche richieste, che vede una parte di componenti (Napoli, Castiglia) disponibili alla trattativa, altri secondo cui la trattativa andava accettata per opportunità, mantenendo ferma la pregiudiziale Ambrosini (Alessi, Montalbano, Papa D’Amico), altri ancora del tutto contrari a qualsiasi compromesso (Germanà, Leone Marchesano).

Si passa comunque all’esame dei punti controversi, che continua nelle sedute del 20 e del 22. Nella riunione che si tiene il 22 notte (la terza di quella giornata), Germanà (MIS) presenta un ordine del giorno che prevede l’accettazione pura e semplice dello statuto (pregiudiziale Ambrosini).
Dopo ampia discussione, l’ordine del giorno è bocciato con nove No, un SI’ e un astenuto (Leone Marchesano, monarchico).
Germanà per protesta si dimette.

E’ la prima vera e allarmante spaccatura in seno alla Delegazione siciliana, ricordiamo infatti che il MIS ha nel parlamento regionale otto deputati. Tuttavia, nelle successive sedute la delegazione siciliana continua l’esame delle proposte di modifica.

Il 25 si svolgono almeno quattro riunioni formali, due della commissione e altrettante della Delegazione. A conclusione della prima seduta della Commissione l’accordo, benché non formalizzato, su concorde proposta di Ambrosini e Terracini, è che l’Assemblea costituente si pronunzi con un voto su un articolo unico del seguente tenore: “Lo Statuto della Regione siciliana approvato col R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione col coordinamento degli articoli, come all’allegato A”.
Era cioè una mediazione per cui si facevano alcune modifiche, più o meno di coordinamento, ma la Costituente dava un solo voto senza entrare nel merito di ciascuna norma.

Nello stesso senso si era espresso, secondo la testimonianza di Li Causi , De Nicola, capo provvisorio dello Stato.

Segue altra riunione dedicata all’incontro formale fra Commissione e delegazione, nel corso della quale quest’ultima, dopo essersi dissociata dalla posizione di Germanà, esamina in contraddittorio i punti controversi, accedendo quindi de facto all’ipotesi di un coordinamento dello statuto fatto dalla Costituente.

La Delegazione nella successiva riunione di pari data, commenta con generale compiacimento l’intesa e nella riunione del 26 approva sostanzialmente all’unanimità, una tabella di “concessioni”, elaborata da Alessi e Restivo, su suo incarico, che era disposta ad accettare.

Le “concessioni” erano le seguenti:
art. 8 – Al primo comma sono aggiunte le parole “e della Costituzione della Repubblica e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato”;
art. 14 – Le parole “dalla Costituente del popolo italiano” sono sostituite dalle altre: “dal Parlamento della Repubblica”;
art. 15 – E’ soppresso il primo comma;
il secondo comma è sostituito dal seguente: “Nell’ambito della Regione l’ordinamento degli enti locali ha per prima base il Comune dotato di ampia autonomia amministrativa e finanziaria”;
al terzo comma, le parole “nel quadro di tali principi generali” sono sostituite dalle altre “col rispetto di tali principi generali”;
art. 17 – Alla lettera a) sono soppresse le parole “di qualsiasi genere;
art. 20 – Dopo le parole “del Governo dello Stato” sono aggiunte le altre “in qualità di suoi delegati”;
art. 21 – Dopo le parole “che interessano” sono aggiunte le altre “in modo particolare”;
art. 24 – E’ così sostituito: “La Corte costituzionale di cui all’art. 134 della Costituzione della Repubblica nei giudizi sulla costituzionalità delle leggi emanate dall’Assemblea regionale e per quelli indicati nell’art. 26 del presente statuto sarà integrata con l’intervento di quindici membri eletti dall’Assemblea regionale della Sicilia nella prima sessione dopo le elezioni fra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità senatori”;
artt. 26, 27, 28, 29, 30 – Le parole “Alta Corte” sono sostituite dalle altre “La Corte costituzionale integrata come nell’art. 24 del presente Statuto”;
art. 31 – Dopo la parola “provvede” sono aggiunte le altre “in rappresentanza del Governo della Repubblica”;
dopo la parola “dipende” è soppressa la parola “disciplinarmente”;
al secondo comma, sono soppresse le parole: “in casi eccezionali”;
art. 42 – E’ così sostituito: “Fino a quando non entrerà in funzione la Corte costituzionale, secondo le norme della Costituzione della Repubblica e del presente Statuto, l’Alta Corte, già istituita in Roma, continuerà a espletare le sue attribuzioni”.
art. 43 – E’ soppresso.

Questo testo è presentato quel giorno stesso alla riunione (non sappiamo se formale o informale) che tiene la Commissione per il coordinamento (di cui non si è reperito il verbale).

Frattanto il presidente della Costituente, confermando la posizione assunta nella seduta della Commissione, d’intesa con i capigruppo, nell’imminenza delle sedute da dedicare agli statuti regionali, il 27 gennaio emana le “Direttive per la discussione degli statuti speciali”, in cui, dopo aver distinto la diversa situazione di Sicilia e Val d’Aosta da un lato e Sardegna e Trentino-Alto Adige, dall’altro, dispone, fra l’altro, che:
“non è dato all’Assemblea l’esame di merito dei singoli articoli dello Statuto siciliano, ma soltanto:
l’identificazione delle disposizioni in esso contenute che siano in contrasto con la Costituzione;
la loro riformulazione adeguata.

E pertanto ai membri dell’Assemblea, in confronto al testo sottoposto al loro esame, ove non credano di approvarlo così come redatto dalla Commissione, non compete che:
I) contestare la sussistenza dei contrasti costituzionali rilevati;
II) presentare, a loro superamento, formule diverse dalle proposte;
III) denunciare altri punti eventuali di contrasto, proponendone la formula di coordinazione”.
Si riservava poi, in uno con la Presidenza della Commissione per le Autonomie, di delibare le proposte e gli emendamenti per giudicare della loro corrispondenza alle direttive.
Queste Direttive più che il quadro giuridico-regolamentare segnano in realtà il quadro politico dell’azione parlamentare.

Nel merito, l’intesa era quella di esaminare il 30 o al massimo il 31, un articolo unico che approva il coordinamento e i quattro articoli che avevano formato oggetto di modifiche senza entrare nell’esame delle altri disposizioni dello Statuto 17.
Terracini quindi tendeva a “blindare” la discussione sullo statuto siciliano che – come si evince anche dalla formulazione delle direttive – era evidentemente quello che presentava le maggiori difficoltà politiche.
Il clima è teso. Il 29 mattina la Delegazione siciliana tiene una riunione di molto momento, che vede la partecipazione dei deputati siciliani alla Costituente.
Alessi e Musotto manifestano preoccupazioni circa l’evolversi della situazione.
Li Causi e Restivo sono designati per l’incontro finale con i relatori della Commissione per il coordinamento.

Nell’incontro che nel prosieguo della giornata si svolge fra due (rectius tre, perché era presente anche Alessi) delegati siciliani e i relatori della Commissione, il fatto nuovo: questi ultimi illustrano lo schema di disegno di legge costituzionale n. 65, recante “Testo coordinato dello statuto speciale per la Sicilia” che era stato formalmente presentato in pari data e di cui nessuno dei siciliani aveva avuto sentore.
Segue una tempestosa seduta serale della Delegazione.
Alessi informa della presentazione di tale disegno di legge e ne illustra i vantaggi e gli inconvenienti.
Leone Marchesano esprime il suo totale disaccordo.
Aldisio manifesta il parere (il timore?) che dinanzi a un nuovo testo di statuto ognuno dei membri della delegazione possa sentirsi sciolto da qualsiasi solidarietà regionale.
Bellavista, pur distinguendo ed entrando nel merito si associa ad Aldisio.
Li Causi manifesta la sua sorpresa e contrarietà al nuovo testo.
D’Antoni accusa la Commissione di slealtà.
Napoli assume una posizione più sfumata.
Si conclude, tuttavia, con la sostanziale disponibilità a trattare e la riserva di apportare emendamenti

Il 30 si svolge una lunga e confusa seduta della Delegazione con ben ventuno presenti in cui le preoccupazioni acquistano ulteriori consistenza.
Leone Marchesano fa pervenire una lettera con cui sostanzialmente sposa la posizione del dimissionario Germanà.
Restivo, illustrando il nuovo testo, distingue fra una maggiore appropriatezza giuridica di esso e i rischi politici che però comporta.
Castiglia, sottolinea il rischio di una trattazione articolo per articolo
Aldisio si rifà alla pregiudiziale Ambrosini, ritenendo pericolosa l’ipotesi di un nuovo statuto.
Bellavista, condivide la pregiudiziale di Aldisio ma ritiene il nuovo testo più vantaggioso.
Napoli ritiene il nuovo testo più vantaggioso ma si unisce al timore per i pericoli che la sua trattazione può comportare.
Montalbano stigmatizza l’operato sleale della Commissione per il coordinamento e propone di attestarsi sul testo vigente.
Gullo, pur ritenendo il nuovo testo migliore, propone di attestarsi sulla linea suggerita da Terracini, ma lasciando margini per la trattativa.
Ambrosini appare perplesso.
Varvaro sposa la linea di Montalbano.
Alessi suggerisce di insistere sulla pregiudiziale di Ambrosini.
Colajanni ritiene i due testi molto differenti e anche se ci sono progressi nel nuovo ritiene di attestarsi su quello vigente con poche modifiche (quattro, probabilmente relative agli articoli 14, 21, 25, e 31).
Ausiello si dice preoccupato per il procedere della Commissione e per il tenore del nuovo testo.
Castiglia per motivi di opportunità propende per l’inserimento puro e semplice.
Li Causi ritiene che il testo vigente sia quello più consono agli interessi dei siciliani e chiede un rinnovato consenso anche per evitare ulteriori lacerazioni nella delegazione.
Bellavista si associa.
Aldisio appare incerto.
Nella nottata si tiene una riunione d’urgenza della delegazione, cui succede un incontro della durata di quattro ore fra Alessi, Li Causi, Napoli e Sapienza da un lato e Tosato, Cevolotto e Perassi dall’altro, in cui i primi pur dissentendo sul metodo tenuto dalla Commissione concordano una serie di modifiche al nuovo testo (di cui non abbiamo purtroppo traccia, ma potrebbero essere le quattro di cui si parlava poc’anzi).

Il 31 l’ultima riunione, mentre è già in corso della seduta dell’Assemblea costituente che aveva all’ordine del giorno: “Discussione del disegno di legge costituzionale: Testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia”. (65)
Leone Marchesano fa pervenire le proprie dimissioni motivate.
Napoli ritiene che il testo concordato nella nottata sia soddisfacente.
Montalbano, Li Causi, Alessi e Restivo rimangono fermi sulla pregiudiziale.
Ramirez ritiene non doversi insistere su taluni punti controversi.

La discussione dell’Assemblea costituente sullo statuto siciliano, impegna sostanzialmente entrambe le sedute che si tengono il 31 gennaio, l’ultimo giorno a disposizione per il coordinamento.

L’esito e i contenuti sono noti e pertanto ci soffermeremo molto rapidamente su alcune delle posizioni espresse.

Cevolotto sostenne la necessità di eliminare i punti di netto contrasto con la costituzione, modificando le relative disposizioni (articoli 14, 21, 25 e 31).

Il presidente del Consiglio, De Gasperi, si rimette sostanzialmente alla volontà dell’Aula.

Segue la lunga e appassionata difesa di Ambrosini, contemporaneamente giuridica e politica, quindi quelle altrettanto calorose di Finocchiaro Aprile e Li Causi.

Contro Covelli, monarchico, che denunzia l’innaturale intesa fra democristiani, comunisti e indipendentisti.

La seduta pomeridiana si apre con l’intervento a favore del nuovo testo di Perassi, presidente della Commissione.

Degli altri interventi per dichiarazione di voto, molto brevi, citiamo solo quello di Lussu, che dopo aver denunciato l’operato ingiusto della Commissione (nei confronti dello statuto sardo), si dichiara favorevole all’adozione dello statuto vigente perché è “la sola soluzione politica che esista”.

L’esito fu l’adozione dello statuto tramite l’approvazione del seguente articolo unico: “Lo statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea regionale della Sicilia”. Su ricorso del presidente della Regione, l’Alta Corte, con decisione 19 luglio 1948 – 10 settembre 1948 dichiarerà l’illegittimità costituzionale del disposto di cui al comma 2.

 

Continua

 

Tratto dall’introduzione del volume “Il coordinamento dello statuto siciliano con la costituzione. Nuovi atti e documenti”. A cura di Sebastiano Di Bella. Collana “I Quaderni dell’Ars”