Giulio Giallombardo

(Salvatore Ferrara) Con una importante decisione la Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGE Terza Sezione, 28 gennaio 2010, C-406/08) ha stabilito che in base all’art. 1, n.1 della Direttiva 89/665/CEE riguardante le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici << il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.>>.

 

Secondo il ragionamento della Corte, infatti, la direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

 

Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli. La questione riveste rilevanza pratica in relazione a tutti quei casi in cui la comunicazione dell’esclusione dalla gara non sia accompagnata dalla motivazione che dia modo all’escluso di valutare la sussistenza o meno di una violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.