TITOLO I
ASSEMBLEA COSTITUENTE
Art. 1.
1. E’ istituita l’Assemblea costituente per la revisione dell’ordinamento della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. La revisione dell’ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere efficienti le istituzioni. L’Assemblea costituente non può sottoporre a revisione i princìpi fondamentali e le disposizioni della prima parte della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.?2. L’Assemblea costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.?3. All’articolo 9 è inserita una disposizione sulla tutela dell’ambiente. All’articolo 11 sono inserite le disposizione volte a regolare le relazioni con l’ordinamento dell’Unione europea.?4. All’articolo 13 sono inserite le disposizioni sulla tutela dei dati personali; all’articolo 41 sono introdotte le disposizioni sulla concorrenza e la tutela dei consumatori.
Art. 3.
1. L’Assemblea costituente è composta da novanta membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati di cui 2 nella circoscrizione estera
2. I requisiti per l’elettorato passivo sono i medesimi richiesti per l’elezione alla Camera dei deputati.
Art. 4.
1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:
a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia;
b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;?c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia, Sardegna.?f) VI circoscrizione estera
2. L’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all’ultimo censimento generale.?3. Le elezioni si svolgono su liste concorrenti, senza preferenze e sulla base dell’ordine di presentazione dei candidati.?4. Ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai due terzi dei seggi attribuiti alla circoscrizione e un numero superiore agli stessi. Nella composizione delle liste sarà rispettata la rappresentanza di genere nella misura del 50% con una presentazione delle candidature alternata.?5. Le firme di presentazione per ciascuna lista nella circoscrizione devono essere non inferiori a tremila e non superiori a quattromila.?6. Le modalità di raccolta delle firme e di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l’elezione della Camera dei Deputati.?7. Ogni lista deposita all’atto della presentazione il proprio programma di riforma costituzionale.?8. L’attribuzione dei seggi avviene su base circoscrizionale in maniera proporzionale, dividendo il totale dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5, ecc., fino al numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione. I seggi sono assegnati in base ai risultati in ordine decrescente.
Art. 5.
1. La carica di membro dell’Assemblea costituente è incompatibile con quella di:
a) membro del Governo;
b) parlamentare europeo;
c) presidente, consigliere o assessore regionale;
2. La carica di membro dell’Assemblea costituente è incompatibile con quella di parlamentare nazionale.?3. Ai membri dell’Assemblea costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.?4. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto.?5. L’Assemblea costituente giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.
Art. 6.
1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge costituzionale, si applicano le norme per l’elezione della Camera dei Deputati, relativamente al sistema elettorale, alle procedure elettorali e alla disciplina delle campagne elettorali.
Art. 7.
1. Le elezioni per l’Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in concomitanza con le elezioni delle nuove Camere.?2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.?3. Tutti i sindaci danno notizia, con appositi avvisi, della convocazione dei comizi.
Art. 8.
1. L’Assemblea costituente tiene la sua prima seduta in Torino, nella sala della Camera dei Deputati di Palazzo Carignano, il ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.?2. Nella prima seduta l’Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, provvede alla elezione del presidente, di due vicepresidenti e di quattro segretari, secondo quanto previsto dal Regolamento del Senato della Repubblica.?3. L’Assemblea delibera il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.?4. Ai membri dell’Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica italiana.?5. L’Assemblea, per l’organizzazione dei propri lavori, si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 9.
1. L’Assemblea può istituire Commissioni permanenti con funzioni referenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.
Art. 10.
1. Le proposte di legge costituzionale presentate ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione sono trasmesse all’Assemblea costituente.?Art. 11.
1. L’Assemblea costituente delibera il nuovo testo della Costituzione della Repubblica entro dodici mesi dalla data della prima seduta, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Art. 12.
1. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a referendum popolare entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell’Assemblea costituente.?2. Il referendum è valido se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il nuovo testo della Costituzione è approvato con la maggioranza dei voti validi.
Art. 13.
1. L’Assemblea costituente è sciolta di diritto ventiquattro mesi dopo la sua prima seduta e comunque a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo della Costituzione della Repubblica e delle leggi elettorali.?2. I componenti dell’Assemblea costituente nei due anni successivi allo scioglimento di questa sono ineleggibili a tutte le cariche di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
Art. 14.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell’Assemblea costituente il Parlamento non delibera leggi di revisione costituzionale, altre leggi costituzionali e leggi in materia costituzionale e sulle leggi in materia elettorale per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.?2. Le elezioni delle nuove Camere si tengono entro sei mesi dallo svolgimento del referendum popolare.
Art. 15.?1.Prima del suo scioglimento e dopo che la Costituzione è approvata con il referendum popolare l’Assemblea costituente delibera le leggi elettorali necessarie al funzionamento
dell’ordinamento della Repubblica della nuova Costituzione.?2. Le leggi elettorali hanno forza e valore di legge ordinaria.
TITOLO II?MODIFICHE AL TITOLO PRIMO DELLA COSTITUZIONE
Art. 16?1. Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque, oltre a otto deputati eletti nella circoscrizione Estero».?2. Al terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».?3. Al quarto comma dell’articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: « quattrocentosettantacinque ».
Art. 17?1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:?« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.?Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrentadue, oltre ai quattro eletti nella circoscrizione Estero.?Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.?La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 18?1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:?« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.?Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».
Adolfo Urso
