Salvatore Parlagreco

Il Procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati, è uno dei magistrati che con maggiore autorevolezza  e competenza si è occupato dei rapporti fra media e magistratura. Laico, arguto, raffinato, apprezzato per il suo equilibrio,  ha firmato editoriali e saggi che hanno aperto dibattiti su palpitanti temi di attualità e fatto scuola.

 

Edmondo Bruti Liberati ha proposto al CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA il 23 marzo 2010 a  ROMA una sua riflessione sul tema della “ RAPPRESENTAZIONE MASS-MEDIATICA DELLA GIUSTIZIA”Si tratta di un documento di straordinario rilievo che proponiamo all’attenzione dei nostri lettori.

 

1.L’INFORMAZIONE SULLA GIUSTIZIA

 

1.1.Giustizia: pubblicità contro segreto

 

“Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato” scriveva Beccaria e sottolineava che il segreto è “il più forte scudo della tirannia” Nella tradizione inquisitoria si ricerca e si accerta la Verità fuori del contraddittorio e fuori del controllo pubblico. La pubblicità non ha la funzione di controllo, ma di messaggio sociale sulla esemplarità della pena e della pronunzia della condanna. Per questo l’istruttoria è rigorosamente segreta mentre la condanna a morte o a pena corporale è eseguita in pubblico.

 

La storia della evoluzione democratica del processo penale, ci ha ricordato Glauco Giostra, è quella della lotta contro il segreto in favore della pubblicità. Nella tradizione accusatoria vige all’opposto il principio del contraddittorio e della pubblicità, estesa anche alla fase delle indagini, con limitate eccezioni. “Free press and fair trial”.

Il principio è quello della libertà di informazione e della valenza democratica della informazione sulla giustizia: “l’ordinaria amministrazione della giustizia civile e penale contribuisce più di ogni altra circostanza ad indurre nella coscienza del popolo affezione, stima e reverenza” (Alexandre Hamilton, The federalist papers).

Sul tema della informazione sulla giustizia, in vista di un rafforzamento della fiducia nelle istituzioni della democrazia in Italia non vi mai stata sufficiente attenzione. Al contrario in altre situazioni è oggetto di grande attenzione: si pensi alla dovizia di informazioni che si traggono dai siti internet dei Ministeri della giustizia e degli altri soggetti istituzionali che operano nel circuito giudiziario ( Consigli della magistratura, Scuole della magistratura).

Il Consiglio d’Europa, particolarmente impegnato negli ultimi venti anni nel supporto alla costruzione delle istituzioni democratiche nei paesi dell’ Est europeo ha dedicato al tema “Giustizia e mezzi di comunicazione” la seconda Conferenza europea dei giudici ( Cracovia aprile 2005) : nel documento conclusivo si sottolinea che la trasparenza del sistema giudiziario e la informazione sul

funzionamento della giustizia contribuisce ad rinsaldare la fiducia dei cittadini nella giustizia. Il Consiglio Canadese della magistratura ha pubblicato nel settembre1999 un documento su “Ruolo della magistratura in materia di informazione pubblica”, che si conclude con una serie di proposte pratiche.

 

Nella tradizione americana insieme alla libera informazione sulla giustizia Free press ci si preoccupa anche della tutela del principio del fair trial, soprattutto in un processo in cui è centrale il ruolo della giuria popolare.

Dopo questa premessa sul ruolo della pubblicità dei processi, occorre passare ad una analisi dei problemi posti dalla informazione sul processo penale. Vi è, al riguardo deve avere un punto di orientamento, una stella polare: in democrazia la pubblicità del processo ha la funzione di controllo della pubblica opinione sull’esercizio del potere giurisdizionale che non conosce forme di responsabilità politica ,pur assumendo un crescente rilievo nella vita della collettività.

 

Il crescente rilievo della giustizia nella vita della collettività che Pulitanò coglieva già trentacinque anni addietro con riferimento alla situazione italiano è successivamente divenuto un fenomeno globale e di accentuata intensità al punto che il filosofo francese Philippe Raynaud, lo ritiene "uno dei fatti politici più importanti di questa fine del XX secolo" Robert Badinter, Ministro della giustizia francese dal 1981 al 1986 e successivamente fino al 1994 Presidente del Conseil constitutionnel ha utilizzato l’espressione "democrazia giurisdizionale". Antoin Garapon ha di recente svolto una acuta analisi sulla "giuridizionalizzazione della vita collettiva"4 Nell’introduzione al poderoso volume dal titolo "The global expansion of judicial power" i curatori C.Neal Tate e Torbjorn Vallinder sostengono che il fenomeno della judicialization of politics " nel bene e nel male sembra essere o avviarsi a divenire una delle tendenze più significative delle istituzioni tra la fine del XX° e l’inizio del XXI° secolo. Essa merita attenta descrizione, analisi e valutazione" 5 Si tratta di un’opera particolarmente interessante per le analisi di studiosi di paesi dalle tradizioni diverse, spesso con accenti critici verso il fenomeno che descrivono, e soprattutto per il forte contributo di impostazione e di ricostruzione sistematica offerto dai curatori.

 

«La tendenza verso la giurisdizionalizzazione della società si accompagna, paradossalmente, ad un atteggiamento di crescente sfiducia nei confronti dei giudici. È una questione fondamentale di legittimità»

Il rilievo crescente della giustizia nella società ha reso più vivo il problema della responsabilità dei giudici. La sottolineatura del profilo responsabilità/controllo viene vista come contrappeso al maggiore rilievo assunto dal potere giudiziario.

Non è questa la sede per affrontare il tema del diverse forme di responsabilità del magistrato; qui interessa, per riprendere le parole di Pulitanò il tema del “controllo della pubblica opinione sull’esercizio del potere giurisdizionale che non conosce (e aggiungo io non deve conoscere) forme di responsabilità politica.

 

Il tema della pubblicità del processo è stato tradizionalmente affrontato con riferimento al fase del dibattimento. Oggi la informazione sulla giustizia è anche, ed anzi sempre più informazione e dunque anche informazione/controllo sulla fase delle indagini. Ma prima di affrontare i problemi specifici posti dalle diverse fase del processo. È utile richiamare le categorie tradizionali, in origine calibrate sul momento conclusivo del dibattimento.

 

Nella dottrina italiana si usa distinguere tra pubblicità immediata, che consiste nella tradizionale presenza fisica del pubblico alla udienza, e pubblicità mediata, che porta a conoscenza di un numero indeterminato di persone lo svolgimento del processo attraverso i mezzi di comunicazione di massa ( stampa, radio, televisione)

 

1.2.La pubblicità immediata

 

La pubblicità immediata è la forma tradizionale di pubblicità e, a mio avviso, rimane di centrale attualità: “ è stata un baluardo contro l’esercizio dell’arbitrio in via giurisdizionale…. ; la battaglia per il processo pubblico è stata, e in parte resta la battaglia contro un esoterismo processuale volto non già al migliore conseguimento della giustizia, ma a sottrarre l’ingiustizia dallo sguardo della collettività” Da sottolineare la osservazione di Giostra sull’esoterismo processuale, che oggi può assumere una nuova valenza . Vi sono casi nei quali si verifica la distorsione: alcuna delle parti ( più spesso la difesa, ma talora anche il pm) più che rivolgersi al giudice, nella logica del processo, usano la tribuna del processo per appellarsi direttamente alla pubblica opinione. Ma nella normalità dei casi è l’esoterismo che prevale. Molti progressi devono esser fatti in Italia per combattere il tecnicismo superfluo ed inutile dei giudici e del Pm e degli stessi avvocati, atto più quando il processo coinvolga soggetti che non parlano l’italiano e comunque provengono da altre culture.

Avoid Legalise ammoniscono gli americani; l’esigenza di farsi comprendere è ora accentuata dall’irrompere nella società del fenomeno dell’immigrazione di massa. Nel processo sempre più vi sono imputati, vittime e testimoni che parlano altre lingue e provengono da altre tradizioni; oltre alle strette garanzie processuali sulle traduzioni occorre farsi carico della “comprensione” del senso globale del processo .

Nella disciplina processuale il principio della pubblicità del dibattimento soffre limitatissime eccezioni. L’udienza a porte chiuse prevista dall’art. 472 cpp, essenzialmente a tutela del buon costume e del segreto di stato, nella pratica costituisce un caso del tutto eccezionale. Piuttosto l’evoluzione è nel senso di tutelare la privacy di testimoni in ordine a fatti che non sono oggetto dell’imputazione e soprattutto di tutelare la dignità delle vittime di reati di violenza sessuale, in particolare minorenni, ma anche maggiorenni. Una modifica del 1998 del cpp ha disposto inoltre che “In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alle ricostruzione del fatto” (art.472 co. 3 bis cpp); l’esame dei testimoni minorenni può esser svolto con modalità particolari (vetro a specchio) che consentano al minore di vedere senza essere visto (art. 498 co.4; per l’incidente probatorio vedi art. 398 co.5 bis cpp). Ulteriori norme sono state introdotte per consentire l’esame dei collaboratori di giustizia in teleconferenza o comunque, nel caso di cambio delle generalità, in modo da evitare che il volto della persona sia visibile dal pubblico.

Le limitazioni alla pubblicità introdotte da queste recenti modifiche si pongono in una prospettiva diversa da quella tradizionale e sono ispirate alla esigenza di garantire la genuinità nella assunzione delle prove, ovvero di tutelare la dignità o la stessa sicurezza delle persone.

Una disciplina specifica è dettata per il giudizio abbreviato dall’art.441 co.3 cpp: “il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati”. Di norma gli imputati non chiedono la pubblicità, essendo proprio la “riservatezza” , unitamente alla riduzione di pena, uno dei vantaggi principali del rito.

1.3. La pubblicità mediata.

Si intende per pubblicità mediata quella che porta a conoscenza di un numero indeterminato di persone lo svolgimento del processo attraverso i mezzi di comunicazione di massa ( stampa, radio, televisione). Sembra un fenomeno nuovo, ma esiste da sempre, quello che cambia è solo il mezzo di comunicazione: araldo, cantastorie, manoscritti, testi a stampa, giornali, radio, foto, Tv Internet. Anche le deviazioni esistono da tempo: pensiamo alla spettacolarizzazione operata dai cantastorie, al sensazionalismo della cronaca nera nei giornali dell’800.

In questa sede affronto il tema della pubblicità mediata non sotto il profilo della disciplina giuridica del segreto nella fase delle indagini preliminari, ma dal punto di vista delle modalità della comunicazione. E’ naturale dunque che uno spazio rilevante sia riservato alla comunicazione televisiva

A proposito dei processi in Tv si è parlato di “gogna elettronica”, ma la “gogna”storicamente esistita non era meno pesante e neppure il sensazionalismo della cronaca nera dei giornali.

Il processo a O.J Simpons nel World Almanac 1996 entra nelle Top Ten News Stories: ma un caso simile, ad es. un vincitore di Olimpia che avesse ucciso la moglie, avrebbe avuto una enorme pubblicità mediata in ogni tempo. Il mezzo di comunicazione sarebbe stato allora la storia orale, magari raccolta e messa in poesia da un Omero.

La novità della Tv e soprattutto di Internet consisterebbe nella “incontrollabile diffusività “ del mezzo. La Corte di assise di Perugia con ordinanza del 11 aprile 1996 ha vietato la diffusione tramite internet degli atti processuali a causa della “incontrollabile diffusività con quel mezzo degli atti del processo”. Una decisione in senso opposto, sempre in un processo a carico di Andreotti è stata presa dal Tribunale di Palermo. Ma la “incontrollabile diffusività” è proprio la caratteristica essenziale della libertà di espressione, di cronaca, della libera diffusione della stampa.

Nella tradizione americana il ruolo dei mezzi di informazione, il quarto potere, è visto come quello di “guardiano” degli altri poteri. In uno scritto del 1904 Joseph Pulitzer paragonava il giornalista alla vedetta sul ponte della nave dello Stato, qualcuno che “scruta attraverso la nebbia e la tempesta per dare l’allarme sui pericoli che si profilano”8 Non ci sono vie di mezzo: come ammonisce Thomas Jefferson “La nostra libertà dipende dalla libertà di stampa e questa non può essere limitata senza essere perduta”.

Esiste però un punto vista alternativo. E’ l’opinione di chi ritiene che è “un falso e un pregiudizio” l’idea “che la conoscenza sia un bene quanto più è diffusa … In fondo Bellarmino che cosa rimproverava a Galileo? Non di aver scoperto delle verità scientifiche, ma di aver usato mezzi di grande diffusione: perché queste cose non le hai scritte in latino, come le scrivevano gli scienziati e invece le hai scritte in italiano così che le possono leggere tutti?”

Ma tralasciando queste opinioni, una questione è più interessante: la rivoluzione della TV forse non è stata superiore alla rivoluzione di Gutemberg della stampa a caratteri mobili. Tutti conoscono le conseguenze nell’ambito della religione. Ma mi sembra interessante citare una osservazione di Toussaint, un avvocato e giornalista belga: ”Nei primi cinquant’anni, l’epoca degli incunaboli, si è assistito ad una caduta vertiginosa della qualità dei testi editi. I romanzi di cavalleria, che erano per l’epoca il corrispondente dei libri da stazione ferroviaria, trionfarono al posto di opere di grande cultura”.Gli aspetti di novità sono dunque forse meno radicali di quanto appaia a prima vista.

Occorre dunque affrontare i problemi posti dalle nuove tecniche di comunicazione con riferimenti a valori perenni come la tutela della dignità della persona e a questioni più nuove come la Tv spettacolo ( docu-fiction) ed il processo parallelo.Forse per la Tv nel processo occorrerebbe adottare le avvertenze usuali per gli oggetti fragili o pericolosi “Maneggiare con cautela” ma non mi spingerei fino alla scritta dei pacchetti di sigarette “Nuoce gravemente alla salute”.Ma prima di affrontare i rischi occorre sottolineare gli aspetti positivi:

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Controllo e informazione sul funzionamento della giustizia in generale e sui singoli casi giudiziari. Gli insabbiamenti divengono più difficili. Il controllo è diretto e non filtrato da verità ufficiali. La visioni di processi “veri” e di “imputati veri” costringe ad una attenzione meno distorta di quella dei film americani. Un esempio clamoroso delle conseguenze negative della mancanza di una informazione critica è stato in Francia il caso cd. di Outreau, una indagine per fatti di pedofilia, che si è svolta in un clima di indignazione popolare e che ha condotto la Corte di Assise di Appello di Parigi a riformare in radice la sentenza di primo grado, in pratica distruggendo l’ipotesi accusatoria  

Controllo/ informazione sulle regole del processo.

 Un grande spazio viene preso dalla accusa pubblica, dal pm, ma per la prima volta, almeno nei casi famosi, la difesa ha un spazio notevole e una possibilità di replica in tempo reale. La disputa innocentisti/colpevolisti esisteva già sui giornali; ora il contatto diretto con il processo introduce anche il tema delle garanzie del processo e dei limiti di prova  

 Controllo/informazione sugli attori professionali del processo, giudici, pm e avvocati.

 Il loro comportamento è oggetto di analisi dal punto di vista della capacità professionale ed anche della deontologia. La Tv mette a nudo la arroganza di certi Pm, la capacità o incapacità dei giudici di dirigere il processo, la competenza o la vacuità degli avvocati. La Tv stimola i chierici ad essere comprensibili.  

1.4. Processo e riprese televisive

 

Per quanto riguarda la fase dibattimentale la questione è stata disciplinata con il nuovo codice di procedura penale.

Art. 146 disp att. Riprese audiovisive dei dibattimenti

“1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti lo consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento purché non ne derivi un pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o della decisione.

2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o la trasmissione dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell’art. 147 co. 1, 2 e 4 del codice.”

La norma del codice lascia ampia discrezionalità al giudice nel bilanciamento dei valori in gioco: diritto di cronaca/diritto alla riservatezza, in particolare dei terzi. Ma forse è più giusto dire che il valore da bilanciare con il diritto di cronaca è essenzialmente il “ sereno e regolare svolgimento del processo” che comprende la

tutela della dignità della persona. Inoltre il valore della pubblicità del processo non deve sacrificare, al di la del necessario la riservatezza dei soggetti che intervengono nel processo.

Il codice distingue per così dire: – processi ordinari , nei quali per le riprese Tv è necessario il consenso delle parti – processi in cui vi è un “interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento”. In questo caso il consenso delle parti non è indispensabile.

Tuttavia il consenso è sempre necessario per la ripresa delle immagini delle persone, La casistica, per la quale rinvio alla analisi di E. Valentini , Le riprese audiovisive del dibattimento, è alquanto articolata. Vi è una tendenza più restrittiva, motivata dal rischio del condizionamento psicologico di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private. Si va dal divieto assoluto, alla limitazione alla sole riprese fotografiche o radiofoniche , con esclusione della TV, a limiti di spazi e di tempi ( esempio solo le fasi iniziali e finali del dibattimento, ripresa TV non in diretta , ma in differita) Ci si è posti

anche la questione dell’eventuale condizionamento dei giudici popolari delle Corti di Assise. Il tema è stato approfonditamente studiato, anche attraverso indagini empiriche con interviste, da un magistrato Luigi Lanza, che vanta una lunga esperienza quale presidente di Carte di Assise; mutando un precedente indirizzo Lanza è arrivato a concludere che questo rischio non è significativo.

Una disciplina specifica, come si è già ricordato è dettata per il giudizio abbreviato dall’art.441 co.3 cpp: “il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati”. Se di norma gli imputati non hanno intereresse alla pubblicità, l’opposto si verifico nel processo di appello per il cd caso Cogne. L’imputata chiese che il giudizio dinnanzi alla Corte di Assise di appello di Torino si svolgesse in udienza pubblica; il presidente, risulta dal verbale della udienza, dispose in conformità, ma con separata ordinanza ritenne che la disciplina dell’art. 147 cpp non si applicasse ai giudizi abbreviati, neppure nel caso in cui le udienze, a richiesta dell’imputato fossero pubbliche, poiché la norma citata nella rubrica “ Riprese audiovisive dei dibattimenti” e nei commi 1 .2 si riferiva espressamente ai “dibattimenti”

 

Negli Usa le riprese TV non sono consentite nelle Corti Federali, ma sono ammesse nella quasi totalità delle Corti statali. Court Tv dal 1991 trasmette via cavo e pagamento solo processi. Usa camere fisse, con trasmissione integrale “gavel to gavel” i presentatori sono giornalisti avvocati; se la trasmissione è in diretta vi è comunque un ritardo di dieci secondi per evitare di trasmettere informazioni relative all’indirizzo dei testimoni, ai nomi dei giurati e alle conversazioni tra il difensore ed i clienti. Sul sito internet di Court Tv si trova inoltre dibattito culturale sulla giustizia, ad es, sulla pena di morte.

Nel dibattito Usa di solito si indicano gli aspetti positivi delle riprese Tv sotto due aspetti: – controllo della attività dei giudici – diffusione della conoscenza sul sistema legale nel suo funzionamento pratico.

 

Molti sottolineano che dipende dalla capacità del giudice dirigere il dibattimento e controllare l’effetto Tv e il processo O.J Simpson è citato come esempio negativo. Peraltro si afferma che di fronte ad un caso importante a poco varrebbe tenere le Tv fuori della sala della corte perché il caso avrebbe comunque una copertura TV con riprese davanti ai palazzi di giustizia con un assedio alle case delle vittime e dei testimoni.

 

Altri autori insistono soprattutto nel segnalare gli elementi negativi dei programmi televisivi detti di Reality show, tra cui il francese Temoin n. 1, che è stato un precursore in Europa In Italia uno ruolo importante ha avuto il programma di Roberta Petrelluzzi “Un giorno in pretura”. Riporto dal sito internet la pagina di domenica 21.3.2010:  

Un Giorno in Pretura è una delle trasmissioni storiche di Rai Tre. Dal 18 gennaio del 1988 inizia il suo lungo percorso sulla terza rete nazionale. Da semplice funzione di controllo sull’andamento della giustizia, il programma si trasforma in un grande affresco della realtà italiana. Le aule giudiziarie vengono coperte a 360 gradi dalle telecamere che ripropongono, senza commento, i numerosi processi tenutisi nelle corti di giustizia italiane.

E’ la realtà ad essere protagonista: ogni processo è infatti una storia individuale che ha come personaggi principali vittime e imputati. Alle immagini registrate nell`aula della Corte d`Assise, che costituiscono il corpo centrale della trasmissione, vengono affiancate ricostruzioni filmate dei fatti e contributi audiovisivi inediti e particolarmente suggestivi realizzati da reparti specializzati di Polizia e Carabinieri. Un Giorno in Pretura conta, nel corso degli anni, innumerevoli i processi "epocali"

Tra i tanti occorre ricordare quello a Erich Priebke per l’eccidio delle Fosse Ardeatine e ed il processo nodale dell’era Tangentopoli, quello a Sergio Cusani, senza dimenticare le pagine più cupe della cronaca nera nazionale come i processi relativi alle vicende del Mostro di Firenze, ai sequestri Celadon e Soffiantini all’omicidio di Marta Russo e al serial killer delle Liguria Donato Bilancia.”

 

La trasmissione “Un Giorno in Pretura”, che è sopravvissuta alla scomparsa della Pretura, è stata oggetto nel corso degli anni di numerose analisi e commenti. In particolare Aldo Grasso ha segnalato sia il limite di “obbiettività” perché pur sempre “la trasmissione di un processo in televisione non è il resoconto fedele di un processo, ma la sua spettacolarizzazione” sia il rischio che “le telecamere stimolassero soprattutto la vanità di pretori, avvocati ed esibizionisti vari”.  

Pur condividendo tali osservazioni e pur rilevando il progressivo scivolamento verso la spettacolarizzazione, la mia valutazione di questo programma è nel complesso positiva. E’ stata per un lungo periodo iniziale dal 1988 al 1992 un programma, l’unico, di informazione non tanto sui singoli processi, quanto sul funzionamento complessivo

della giustizia, una informazione che il pubblico italiano traeva pressoché esclusivamente dai telefilm e dai film americani. Ed inoltre. E’ vero che, soprattutto all’inizio, gli “attori” si preparavano: aule d’udienza in ordine, toghe ben stirate, scambio di cortesie; ma progressivamente, gli “ attori” si sono rilassati e sono apparsi nella loro veste quotidiana, anche negli aspetti negativi. Dalla autrice Roberta Petrelluzzi mi è stata fatta pervenire quattro anni fa la cassetta della trasmissione di un processo in cui il giudice, del tutto incurante della presenza delle telecamere, mostrava tutto un campionario di ciò che non si dovrebbe fare ed essere, approssimazione, arroganza, mancato rispetto della dignità degli imputati.

 

1.5. La spettacolarizzazione ed il processo parallelo

 

La spettacolarizzazione mette in crisi la logica del processo, lo spazio ed il tempo del processo, il rituale del processo fino a proporre un vero e proprio “processo parallelo”. Un magistrato francese,Antoine Garapon già diversi anni addietro, ha proposto un approccio fortemente critico che merita riflessione.

“I media, soprattutto la televisione … pretendono di offrire una rappresentazione più fedele della realtà di quanto non la offrano le finzioni procedurali. I media risvegliano il sogno della democrazia diretta, il sogno di un accesso alla verità liberata di ogni mediazione procedurale.”

Si esige la VERITA’. “La dimensione convenzionale della verità giudiziaria diviene insopportabile” 14La Tv ha un pretesa di obbiettività, che pure tralascia le scelte soggettive della ripresa e del montaggio. Si verifica la rottura della logica e dei tempi del processo.

I mezzi di comunicazione ed i procedimenti giudiziari hanno logiche e tempi diversi. Vi sono diverse fasi nel processo: dalla indagine preliminare al processo di primo grado alla decisione definitiva. Come ha sottolineato un giudice belga “la giustizia è un’opera complessa. Ha bisogno di tempi, di formalismo, di regole di prova” (Foulek Ringelheim). Il processo è un strumento delicato. Occorre distinguere la desacralizzazione che è apertura al controllo e alla critica, dalla delegittimazione.

Il modello processo parallelo assume un aspetto particolare nei casi di processi a carico di uomini politici. Il processo parallelo è gestito dagli imputati esponenti politici e dai loro avvocati. Deliberatamente faccio riferimento ad un caso non italiano.

Prendendo spunto dal processo sul caso degli elicotteri italiani Agusta, che ha visto inquisiti tre ministeri del Belgio, un magistrato belga ha esaminato la vicenda sotto il profilo del processo parallelo15 Il punto di partenza è “Homo politicus delinquere non potest”. Tutto è una congiura mediatico-giudiziaria, ma la replica è gestita tutta sui mezzi di comunicazione di massa, piuttosto che nel processo. I Ministri, attorniati dai loro avvocati comunicano ai telespettatori gli elementi dell’indagine, contestano le testimonianze forniscono alibi, etc. “La scena giudiziaria è trasferita dal Palazzo di giustizia al parlamento. Agendo in questo modo gli uomini politici non contribuiscono né alla serenità che essi esigono dalla giustizia, né al rafforzamento delle istituzioni democratiche. Reclamano, a buon diritto, il beneficio del segreto istruttorio e della presunzione di innocenza. Ma essi stessi non rispettano il primo e assoggettano la seconda al plebiscito dei telespettatori. Eludono l’istanza della giustizia per esercitare i sortilegi della democrazia diretta. Mentre rivendicano lo statuto di cittadini come gli altri, difendono la loro causa davanti al tribunale del popolo sovrano. …”

 

(continua)