Stefania Brusca

(Massimo Costa) ART. 39

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti dal dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ART. 40

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ART. 41

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Durante la Guerra, ai tempi della Consulta, esisteva un movimento piccolo ma agguerrito che puntava all’indipendenza economica, ma non anche a quella politica della Sicilia. Si chiamava MAS (Movimento Autonomista Siciliano), quasi per fare da contraltare al MIS (il movimento propriamente indipendentista). Ma questo “movimento” non era un partito vero e proprio; piuttosto una lobby economico-sindacale con un suo progetto di autonomia, e molti sostenitori in seno alla stessa Consulta, la quale aveva una natura in gran parte rappresentativa degli interessi produttivi, cioè corporativa.

Questi “autonomisti” riuscirono a far accogliere il proprio progetto di Statuto fra quelli che arrivarono alla Commissione ristretta incaricata di redigerlo. Quel progetto, rispetto a quello “base” di Guarino Amella (che a sua volta appena temperava il progetto Vacirca, presentato agli Alleati, e che sostanzialmente dava un’indipendenza appena mascherata alla Sicilia), era assai più prudente sul piano dell’autonomia politica e legislativa. Forse le Regioni ad autonomia ordinaria di oggi hanno più spazi di quanti ne avrebbero desiderati quegli antichi autonomisti. Ma – a fronte di questo – disegnarono un vero e proprio “spazio economico speciale” per la Sicilia, con una lucidità e con una lungimiranza che sorprendono ancora oggi. Confesso di non essere riuscito a trovare, tra le fonti in mio possesso, chi sia stato il materiale estensore di questo documento; certamente doveva essere persona proveniente dal mondo bancario, e – quindi – dal Banco di Sicilia di allora.

La “parte” economica di quel progetto suscitò grande interesse nella Commissione e, alla fine, la spuntò quasi per intero nel testo definitivo. Essa era fatta di quattro articoli. Il primo coincideva sostanzialmente con l’art. 37 (del quale abbiamo visto quale fine abbia fatto); gli altri tre riguardavano, rispettivamente, la dogana, la moneta e la finanza, e si sono trasfusi nei tre articoli che andiamo a commentare oggi.

La lettura simultanea di questi tre articoli, in specie nella versione originaria, danno contezza di quale fosse la volontà originaria del legislatore. Essa era quella di creare una zona economica completamente distinta dall’Italia, una grande zona di libero scambio al centro del Mediterraneo, sottoposta a regime fiscale, doganale e monetario proprio, sia pure in unione politica con l’Italia (un po’ come Hong Kong è oggi in Cina?).

Dell’art. 37 abbiamo detto e non aggiungiamo altro se non che, in questa luce, acquista il suo contenuto più proprio: la Sicilia, avendo un proprio ordinamento tributario non può soffrire prelievi tributari su fattispecie maturate nel proprio territorio. E quindi la potestà tributaria esclusiva in materia tributaria resta di tutta evidenza. Infatti il disposto di questo articolo era congiunto ad un altro, chiarissimo, che disponeva come segue:

“Il diritto di imporre e di riscuotere imposte, tasse e contributi sulla ricchezza, sulla produzione, sull’attività personale e commerciale, nonché di stabilire monopoli, spetta in Sicilia al Consiglio Regionale [così si chiamava l’Assemblea in quel progetto].

Una Commissione finanziaria mista, nominata pariteticamente dal Governo dello Stato e dal Governo regionale, stabilisce, in occasione della compilazione dei bilanci preventivi dello Stato e della Regione, l’ammontare del contributo che la Regione deve allo Stato per coprire le spese dei servizi generali di competenza dello Stato e di quelli che si riservano a vantaggio della Regione e che comunque riguardano anche la Regione”.

So che il lettore penserà “ma questo era solo un progetto che poi non fu approvato”. Ma, attenzione, a parte il legame organico tra questa disposizione e quella del successivo art. 37, il disposto che fu prescelto poi effettivamente per l’art. 36 (“La Regione DELIBERA i tributi propri”) con la totale ignoranza dei tributi erariali che infatti non vengono neanche menzionati, fu scelta per brevità ed equivalenza. Non v’è chi non veda che il disposto dell’art. 36 e quello appena citato sono sostanzialmente coincidenti. E tanto è vero che, al posto di un unico tributo che la Regione avrebbe dovuto dare allo Stato per i servizi da questo resi, si optò poi per i tre tributi erariali di cui al 2° comma dell’art. 36 (tra cui le maledette accise) che, ad evidenza, hanno esattamente lo stesso ruolo del tributo che la Regione avrebbe dovuto pagare allo Stato secondo i criteri stabiliti dalla Commissione paritetica.

E quindi è pacifico che lo “spirito” dello Statuto sia quello in cui la Regione si dà un ordinamento tributario autonomo, cioè in pratica con competenza esclusiva pari a quella di uno stato sovrano.

Ma ancora più incisivi appaiono i successivi tre articoli.

Il primo vogliamo leggerlo nella versione originaria, che poi approdò indebolita nell’attuale versione dell’art. 39:

“Il territorio della Sicilia è posto fuori dalla linea doganale italiana e costituisce zona franca”.

A questo miravano dunque i consultori quando, dopo cento mediazioni, approdarono al testo ridotto dell’art. 39. Una grande zona off shore al centro del Mediterraneo. La Sicilia avrebbe potuto chiedere al Governo, per talune merci, l’applicazione della tariffa italiana anche al territorio siciliano.

Cosa divenne poi? Si scelse di limitare l’esenzione doganale solo ai beni capitali necessari al settore agricolo o agro-industriale. Né dogana, né IVA all’importazione dovrebbe oggi essere imposta per ogni strumento necessario alla produzione agricola o a quella industriale di trasformazione del prodotto agricolo. Lo sanno i Forconi? A quanto pare qualcuno comincia a saperlo.

Per tutto il resto ci si accontentò di un generico obbligo di consultazione sulle materie tariffarie di interesse della Regione (non ben specificate). In sostanza il progetto del MAS in materia doganale non passò, o – meglio – passò in maniera così indebolita da essere complessivamente poco efficace. Anche questo però sarebbe stato pur sempre meglio di niente se si fosse potuto poi applicare. Di questa applicazione, naturalmente, a parte qualche generico riferimento nelle norme del 1965 (anch’esse comunque non attuate) non se ne è fatto più niente. E non si obietti la sopravvenuta unione doganale europea. Infatti, quando si formano le tariffe doganali in Consiglio dei Ministri europeo, il Ministro italiano dovrebbe comunque consultarsi con il governo siciliano, su determinati beni e servizi di interesse regionale (da definire) prima di concorrere a formare la volontà europea. E tanto non per “mia” convinzione, ma perché espressamente ricordato nella stessa Costituzione repubblicana allart, 117. Ma, ovviamente, non se ne parla. Così pure, in quanto accordo precedente l’entrata in vigore del Trattato di Roma, anche le agevolazioni per l’agricoltura potrebbero essere fatte accettare a Bruxelles. Ma, ovviamente, non se ne parla.

In sostanza, quindi, anche in conformità all’art. 120 della Costituzione, la Sicilia non potrebbe costituire area doganale separata da quella italiana ed europea. Tuttavia mantiene alcune esenzioni daziarie per le importazioni di beni capitali per il settore agricolo ed agroindustriale e un diritto generale di consultazione sulle politiche tariffarie, oggi sulla partecipazione dell’Italia alla formazione della normativa europea in materia, giusta l’articolo 117 della Costituzione sopra ricordato.

A mio avviso, però, è il progetto originario che va rilanciato e riformulato, aprendo direttamente una trattativa con Bruxelles in quanto regione periferica ed insulare tutelata in tale veste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione. Se non proprio la Zona franca (forse è troppo, magari alcuni porti franchi, magari Messina, che lo è stato storicamente e che è a ciò vocata), almeno una zona doganale speciale, come usa con i Territori e Paesi d’Oltremare o con altre regioni insulari d’Europa. Peraltro l’eventuale norma, in quanto europea, prevarrebbe sul diritto interno, tanto costituzionale quanto statutario, e quindi sui limiti posti tanto dall’art. 39 quanto dal 120 della Costituzione. Non si può? E perché? Ah, siamo schiavi, dimenticavo.

Una traccia della formulazione originale rimase nel fatto che, tra le entrate riservate allo Stato nell’art. 36 al 2° comma, non furono previste quelle doganali. Il combinato disposto sulle competenze legislative statali in materia doganale e tale mancata inclusione fecero sí che le entrate doganali siano restate un unicum sottratto alla deliberazione autonoma della Regione (di cui al 1° comma dell’art. 36), ma attribuite come gettito alla Regione stessa se i punti di frontiera si trovano nel suo territorio. Insomma, di tutto questo progetto è rimasto (e incredibilmente ATTUATO) che le entrate doganali in Sicilia sono nostre. Per questo lo Stato si è sempre guardato bene dal costruire interporti in Sicilia e per questo ostacola apertamente il progetto aeroportuale hub dei cinesi: sa che la Sicilia prenderebbe i dazi di tutte le importazioni cinesi in Europa e… ci vogliono cosí bene che preferiscono non farceli avere. Che dite? La “leale collaborazione” tra pubbliche amministrazioni? Mai esistita nei rapporti tra Stato e Regione. Mai.

Gli altri due articoli, invece, sono stati travasati direttamente dal progetto MAS al testo definitivo. Qui il disegno di Zona Economica Speciale sembrava aver vinto. E, invece, a parte alcuni studi accademici nell’immediato Dopoguerra, non se ne è potuto e, a quanto pare, non se ne può nemmeno parlare.

E invece parliamone.

L’art. 40 intendeva ripristinare, più o meno, la situazione precedente al 1926, quando la Sicilia deteneva le proprie riserve valutarie ed auree e batteva moneta. Sfortunatamente non fu così chiaro sul punto monetario. Esso è esplicito solo sulla gestione separata delle riserve, per mezzo di apposita “Camera di Compensazione” (una sorta di Ufficio “Siciliano” Cambi), mentre le conseguenze sulla moneta sono solo implicite e acutamente avvistate da Luigi Einaudi che cercò, senza successo, di far abrogare l’art. 40 in occasione del recepimento dello Statuto come legge costituzionale n.2 del 1948.

L’idea era, però, che la Sicilia restasse in unione monetaria con l’Italia e che le norme sulla circolazione dei capitali fossero a questa comuni. “Soltanto” che, con una propria banca centrale, ché questo è il Banco di Sicilia di cui si parla nell’articolo, allora istituto pubblico, e poco tempo prima anche di emissione, essa gestisce autonomamente le proprie riserve valutarie, destinandone al bilancio regionale eventuali eccedenze.

Se si combina questo articolo con il n. 20 che destina ogni funzione amministrativa statale o parastatale alla Regione, anche sulle materie riservate a legislazione statale, e con l’art. 17, che attribuisce funzioni legislative concorrenti in materia di credito, consegue che l’istituto pubblico siciliano (la “banca centrale”, che certo non può essere più il cessato BdS, ma che oggi dovrebbe essere costituita ex novo) assume anche le funzioni di vigilanza sul credito. Insomma il combinato disposto dei vari articoli dello Statuto disegna chiaramente la presenza di una banca centrale regionale. La presenza di una banca centrale regionale non è in contrasto esplicito con i trattati europei, i quali parlano – è vero – di Banche Centrali Nazionali, ma che, per l’esercizio delle relative funzioni all’interno dei singoli stati, rinviano alla normativa interna. Nulla vieterebbe quindi che, in Italia, tali funzioni siano esercitate, secondo le direttive del Sistema Europeo delle Banche Centrali, da un istituto regionale per il territorio della Sicilia. Nondimeno non sarebbe male aggiungere un “protocollo” esplicito ai trattati europei sul tema (ce ne sono tanti…), visto anche che, per l’Italia, questo è uno di quegli accordi “pregressi” (cioè anteriori alla firma del Trattato di Roma del 1957) che vanno rispettati per esplicita disposizione dei trattati medesimi (come gli accordi monetari con San Marino o la Città del Vaticano).

In tal modo la BCR Siciliana gestirebbe il credito, la valuta e la moneta per il nostro territorio. Perché insistere oggi sul tema? Non siamo soltanto una Regione? Non è così. L’autonomia che si delinea è sostanzialmente statuale e l’assenza di trasferimenti dallo Stato, evidente in quanto si è detto fin qui, rendono una somma ingiustizia che il sistema economico siciliano debba, per le transazioni interne, prendere a prestito l’intera moneta che le serve, e quindi a interesse. Come gli altri paesi europei dispongono del diritto di “stampare” la propria moneta, anche la Sicilia, che di fatto è un paese a sé (e questo articolo lo dimostra piú di ogni altro), ha diritto a farlo.

I vantaggi economici sarebbero molteplici.

Con il controllo del proprio sistema bancario si eviterebbe la selvaggia colonizzazione bancaria e finanziaria cui la Sicilia è sottoposta, un po’ da sempre, ma particolarmente negli ultimi venti anni. La Sicilia disporrebbe di un sistema bancario proprio con il quale finanziare l’economia vera. Non dimentichiamo che la civilissima Svizzera dispone di una banca pubblica per ognuno dei suoi ventiquattro cantoni, e la civilissima Germania di una per ognuno dei suoi laender.

I trattati europei demandano alle banche centrali nazionali la determinazione delle riserve frazionarie che le banche private devono detenere presso di essa. Detto in soldoni, determinano quanta “moneta bancaria” possono emettere le banche private e quanta ne deve emettere la banca centrale. Noi potremmo (o dovremmo?) fissare questa riserva al 100 %, costringendo le nostre banche a non fare speculazioni, né creazione di moneta, ma solo ciò per cui sono nate, cioè intermediazione tra depositi e prestiti. Oggi il Tesoro riceve dalla Banca Centrale Europea i proventi per l’immissione nel mercato delle sole banconote, circa una decina di miliardi l’anno. Per lo meno intanto la nostra “quota” sarebbe di circa un miliardo, e non è poco. Ma sottoponendo ad emissione pubblica tutto il denaro circolante in Sicilia, o anche solo il 50 % (non voglio essere nemmeno troppo rivoluzionario), il bilancio della Regione disporrebbe, SENZA BISOGNO DI ALCUN DEBITO, di una cifra annua pari a circa 5 miliardi di euro, che oggi invece sono emesse dalle banche e poi “prestate” al sistema.

La proprietà sulle riserve, ancora, consentirebbe, in condizioni di surplus commerciale (tutt’altro che da escludere, dal momento in cui torneremo proprietari delle nostre risorse energetiche, vedasi il caso della Norvegia), di destinarne una parte a reddito di cittadinanza per tutti quei cittadini i quali, volenti o nolenti, non dispongono di un reddito monetario (studenti, disoccupati, casalinghe, pensionati “sociali”, etc.). Il livello generale di benessere e di vivibilità, nonché la distribuzione del reddito, prenderebbero una piega del tutto diversa da quella attuale.

L’art. 41, infine, dà alla Sicilia la possibilità di ricorrere al debito (“interno” in verità, cioè rivolto al proprio mercato finanziario regionale) in maniera libera, come uno stato sovrano, e deroga quindi alla norma costituzionale di diritto comune che vorrebbe gli enti locali indebitati solo per spese in conto capitale. In campo finanziario si possono fare cose non meno importanti con questa sovranità; cose che, in questo articolo, mi posso solo limitare ad accennare: attraverso il risparmio postale creare una nostra “Cassa Depositi e Prestiti” che presta denaro a costo zero o quasi a Comuni e Regione; saltare l’intermediazione esterna (magari “quasi” sempre) ed offrire titoli del debito pubblico direttamente e in maniera nominativa a cittadini siciliani, saltando così i giudizi “pelosi” delle agenzie di rating e le intermediazioni usuraie, creare un sistema finanziario e borsistico del tutto nuovo, luogo della trasparenza e del finanziamento diretto alle imprese ed agli enti pubblici, tenendo speculazioni di ogni tipo, vendite allo scoperto e simili cialtronate fuori dalla porta.

Si potrebbe creare anche, sotto forma di formale debito infruttifero e al portatore, una moneta regionale complementare, destinata solo al consumo interno e ad accorciare la filiera per dare piena occupazione ai nostri fattori della produzione. A rigore questa, essendo frutto di volontà privata, non ha nemmeno bisogno di Statuto per essere attuata. Ma con la promozione ufficiale della Regione e con l’imposizione del valore legale per le transazioni interne (anche qui dopo un negoziato o “braccio di ferro” con Italia ed Europa) essa decollerebbe piú rapidamente e, altrettanto rapidamente, azzererebbe la disoccupazione e il debito pubblico stesso, facendo decollare la nostra economia.

Ma ci rendiamo conto anche che la materia monetaria e finanziaria è anche quella alla quale i poteri forti internazionali sono piú sensibili. Già ai tempi di Guarino Amella l’art. 40 fu oggetto di esplicito boicottaggio da parte della Banca d’Italia (per mezzo, vergogna, del Banco di Sicilia) e la Commissione paritetica non poté arrivare a formulare nemmeno la proposta di decreti attuativi che, infatti, restò affidata alle colonne dei giornali. Qui la battaglia si preannuncia pertanto assai aspra ma, se saremo informati e uniti, non impossibile da vincere. Quello che però qui preme sottolineare è che lo Statuto nasconde tra le sue pieghe strumenti formidabili, in attesa di un rilancio che li adatti al mutato contesto economico ed istituzionale di oggi.