(Massimo Costa) Il Titolo V: Patrimonio e Finanze.
ART. 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
ART. 33
Sono altresí assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
- le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione;
- le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
- le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;
- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
ART. 34
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
ART. 35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta, all’ epoca del pagamento.
Con questo articolo comincia il “Titolo” piú importante dello Statuto, quello a carattere economico finanziario, di cui oggi vediamo soltanto i primi articoli. Già alcune parti contenevano dei riferimenti a tale ordinamento.
Ricordiamo l’art. 20, che dispone il generale gravame della spesa pubblica sulle spalle dello Stato Regionale di Sicilia, sia per le numerosissime funzioni proprie, sia, sia pure in parte, per quelle delegate dallo Stato. In parte, perché per queste seconde lo Stato trattiene alcune imposte erariali (la piú importante delle quali è proprio data dalle accise petrolifere) che, ai sensi dell’art. 119, dovrebbe poi devolvere alla Sicilia in maniera quasi totalitaria se questa si fa carico della spesa delle funzioni statali sul proprio bilancio come abbiamo visto a proposito dell’art. 20. Ricordiamo anche la competenza esclusiva sugli enti locali e sul loro ordinamento, quindi anche su quello finanziario, disposta dall’art. 15. Ricordiamo ancora le competenze in materia di bilanci pubblici attribuite all’Assemblea di cui all’Art. 19.
Insomma la Regione, dal lato della Spesa, fa da sé, provvedendo anche alle entrate dei propri enti locali, quasi fosse uno Stato sovrano.
Come provvede però?
La risposta va articolata almeno in due punti principali. La Regione, sul piano dei fondi, deve disporre di un proprio patrimonio perché possa esercitare la propria azione sovrana sull’Isola. La stessa, questa volta sul piano dei flussi, deve disporre di entrate sufficienti per fare fronte ai propri impegni.
Gli articoli di cui parliamo oggi dispongono appunto sulle titolarità della Regione in materia di fondi.
Il complesso degli articoli in questione non lasciano dubbi di interpretazione sistematica. La Regione dispone di un complesso di demanio e patrimonio in tutto corrispondente a quello di uno Stato. La Regione esercita, quindi, di diritto la titolarità dei diritti pubblici di proprietà su tutto il territorio, al posto dello Stato, a meno di alcune esplicitate eccezioni.
Appare decisamente ridicola, se non offensiva, l’interpretazione della Corte Costituzionale secondo cui queste norme avrebbero nientemeno carattere appena “transitorio”, volendo disporre soltanto un trasferimento di risorse puntuale, limitato nel tempo ai beni pubblici esistenti al 15 maggio 1946, appigliandosi a qualche specifica espressione letterale contenuta nei testi di legge.
È sin troppo chiaro, invece, che l’intento del legislatore fosse quello di sostituire radicalmente, e senza altro indugio, in questo senso va letta l’espressione “ad oggi esistenti”, la Regione allo Stato in questa titolarità.
Come ogni ente pubblico territoriale la Regione dispone di un proprio demanio, ma in questo caso il demanio, necessario o accidentale, coincide con quello fissato dalle norme del codice civile per lo Stato stesso. L’art. 32 letteralmente “gira” dallo Stato alla Regione questo demanio. La specificazione delle acque interne appartenenti al demanio vale a specificare che nemmeno la piú sacra (allo Stato) delle titolarità è sottratta a questa devoluzione: i fiumi, i laghi, le stesse acque marine definite come acque interne (quelle interne ai golfi e ai porti), sono tutte e per sempre dei Siciliani.
L’Art. 32 non parla invece delle acque territoriali per il semplice fatto che questa titolarità non è piú di diritto interno, ma di diritto internazionale. Ne sono derivate immancabili controversie nelle quali lo Stato sosteneva che le acque territoriali non sono siciliane ma genericamente “italiane” e che quindi solo allo Stato spetta la vigilanza sulle stesse e la titolarità a sfruttarne i benefici economici. Nessuno ha fatto osservare che quelle acque, se la Sicilia non facesse parte dell’Italia, non potrebbero mai essere italiane. Esse sono siciliane “per natura”, e per interpretazione analogica rispetto ai beni demaniali.
Lo Stato ha però avuto paura dei costi di gestione amministrativa di queste acque territoriali, e alla fine si è arrivati alla conclusione che spettano alla Sicilia tutte le funzioni amministrative (e quindi i costi) relativi a tale gestione (permessi di pesca, etc.), in nome della devoluzione delle funzioni statali ex art. 20, mentre, per quel che riguarda le “fonti di energia” scatta, in analogia con i beni demaniali, l’interesse nazionale, e quindi i benefici economici, le royalties e i proventi tributari, vanno al Tesoro italiano. Tale iniqua e assurda interpretazione non si avvede neanche che, in questo modo, le acque territoriali sono trattate in maniera diversa dal demanio dove le royalties spettano comunque alla Regione. Ma tant’è: pur di fregare la Sicilia la Corte Costituzionale è disposta a spiegarci che il bianco è nero e viceversa.
Le uniche eccezioni riguardano i beni sui quali non può avvenire il trasferimento di funzioni dall’Italia alla Sicilia per il mantenimento dell’Unità politica di cui all’art. 1. I beni militari ovviamente, ma anche quelli di “interesse nazionale”, dove con tale termine si intendeva naturalmente la possibilità eccezionale che qualche bene, pur ubicato in Sicilia, servisse un’utenza “nazionale”, come ad esempio il gasdotto proveniente dalla Libia che “passa” dalla Sicilia, ma ad evidenza non può ridursi a una infrastruttura siciliana, o l’elettrodotto sullo Stretto di Messina e cosí via.
Ovviamente non è andata a finire cosí. Le “pseudo”-norme attuative hanno interpretato questo comma come se “interesse nazionale” fosse qualunque cosa genericamente “importante”. In questo modo tutto ciò che conta ed ha un valore è restato nelle mani dello Stato, e la Regione, che doveva avere tutto il demanio, è rimasta con il classico pugno di mosche in mano.
Qualche vecchia strada statale si dà alla Regione, le maggiori arterie e le autostrade allo Stato, anche se l’interesse nazionale non si capisce quale sia, servendo solo un’utenza interna all’Isola. Gli aeroporti sono dello Stato per definizione (ci mancherebbe?!!), anche se non sono mega-hub intercontinentali; i porti? neanche a parlarne, e cosí via, compresi anche beni culturali di un certo pregio.
Ciliegina sulla torta è che questi beni non passano di diritto dallo Stato alla Regione, ma ci vuole un decreto attuativo della Commissione Paritetica per ciascuno di essi. In questo modo in tre o quattrocento anni ce la faremo. Per fare un esempio il Palazzo Reale è passato solo l’anno scorso dallo Stato alla Regione, dietro e previo linciaggio dei media italiani che dicevano che la Regione se lo voleva vendere per fare cassa.
E non parlo dei molti tentativi dello Stato, ogni tanto di sdemanializzare e vendere un bene del demanio regionale. E non parlo della sdemanializzazione dei beni militari che, anziché essere retrocessi gratuitamente alla Regione, in quanto non piú militari, le vengono offerti in vendita con diritto di prelazione, ed altri abusi, sconosciuti ai piú che qualificano la nostra Regione nient’altro che come un possedimento agli occhi dei burocrati dello Stato italiano; un possedimento abitato da selvaggi senza diritti.
Stessa cosa, piú o meno, per i beni patrimoniali di cui all’art. 33. Passano tutti alla Regione, con l’esclusione ancora una volta solo di quelli militari, giacché non presenti nell’elenco.
Il patrimonio dello Stato “disponibile”, cioè quello di diritto privato, è quello in atto al 15 maggio 1946. Nessuno vieta poi allo Stato di ricostituirlo a spese proprie (per esempio comprando un appartamento). Ma se allora non fu mai passato alla Regione, non dovrebbe passare quello di oggi, comprese le eventuali riserve giacenti presso le sedi periferiche della Banca d’Italia?
Quello “indisponibile”, invece, è tassativamente indicato, e – come detto – non può limitarsi a quello di allora, ma espressamente viene ad essere devoluto una volta e per sempre dallo Stato alla Regione. Proprio come il demanio, in teoria. In pratica da questo orecchio lo Stato non ci sente.
Gli altri due articoli sono meno importanti, se non sul piano del principio.
Il 34 dispone, analogamente che per lo Stato nel resto del territorio italiano, che i beni immobili considerati res nullius, diventino regionali, a sottolineare l’originaria e naturale sovranità della Sicilia sul proprio territorio.
Il 35, forse l’unico veramente transitorio, è una norma di tutela per la Regione sui pagamenti stanziati a favore di enti regionali prima della concessione dell’Autonomia. Esso è però anche norma di tutela per lo Stato: il suo significato attuale è che quando un ente è passato dalla competenza dello Stato a quella della Regione (le Università un domani, ad esempio), la Regione non può pretendere dallo Stato altro credito se non quello esistente alla data di “passaggio delle consegne”. La Regione quindi fa da sé, in prospettiva, anche nel proprio sistema di enti pubblici. A riprova, questo, del fatto che l’Autonomia non è della singola “Regione” come ente pubblico, ma è dell’intera Sicilia, come sistema coordinato di enti ed amministrazioni pubbliche sotto la legislazione, la supervisione e il controllo della Regione Siciliana.
Quali vantaggi derivano o deriverebbero dall’applicazione di questi articoli?
Alcuni sono di carattere strettamente politico, come l’affermazione di principio della competenza dello Stato regionale sui piú importanti beni pubblici, anche se questa competenza si traduce poi in un obbligo di fare fronte a talune spese di mantenimento.
Queste però sarebbero largamente compensate dalla titolarità sulle risorse minerarie e, in genere, sulle fonti di energia, sui beni ambientali e quelli culturali, vera miniera d’oro di cui la Sicilia dispone in maniera inevitabilmente esclusiva. Impossibile valutare a priori l’ordine di grandezza di questo beneficio netto. Ma certamente in grado di garantire alla Sicilia un’ampia autosufficienza energetica ed economica, con quel che ne consegue in termini di rapporti esterni. Ci sarebbero anche vantaggi per i cittadini, da una gestione realmente autonoma di autostrade e ferrovie ad esempio.
In ogni caso ciò non implica nessuna soluzione specifica sulla gestione di queste risorse, le quali possono anche essere affidate con maggior profitto a privati, secondo trasparenti gare d’appalto, in cui sia tutelato sia il mantenimento del bene pubblico i sé sia la certezza e la consistenza del provento pubblico che ne deriva. Ma queste sarebbero valutazioni di politica economica da farsi. Da farsi, appunto, se questi articoli fossero attuati non in minima parte come ancora accade oggi.
