1.6 Dal processo parallelo alla docu-fiction sui processi
Uno studioso che ha dedicato grande attenzione al processo mediatico, Glauco Giostra, ha osservato che “Il rapporto tra processo penale è media è solitamente inteso nel senso di ‘informazione sul processo’. […] Ma c’è anche una degenerazione di tale rapporto: dalla informazione sul processo si passa al processo celebrato sui mezzi di informazione. […] La pericolosissima idea, sottesa a questo favor per il processo celebrato sui mezzi di informazione, è che il miglior giudice sia l’opinione pubblica” La primogenitura, nella televisione italiana, del genere del “processo parallelo” spetta in modo incontrovertibile a Bruno Vespa, con la trasmissione “Porta a porta”, che già aveva conquistato la palma di “terza camera”.
Il caso Cogne è stato oggetto di innumerevoli puntate di Porta a Porta. Aldo Grasso ( Corriere della sera 30 novembre 2005) riferendo della puntata del 28 novembre 2005, che aveva raggiunto il record stagionale di ascolti, osservava che “l’innocenza o meno di Annamaria Franzoni è solo il tappeto su cui si scontrano i membri della ‘compagnia di giro’ allestita da Vespa. Dopo un po’ l’orrore dell’infanticidio stinge e si confonde nel colore dei maglioncini di Crepet […], nel nero di ordinanza della Matone, nella barba incolta di Bruno. […] La ricerca della verità ha oggi un limite pratico in più: l’audience”. E se l’audience che comanda, non stupisce che altri, come Maurizio Costanzo vadano ad insidiare Vespa sul tema Cogne.
La vicenda si ripete con il delitto di Garlasco; riprendo ancora dai commenti su Corriere della Sera di Aldo Grasso: “Quest’anno va in onda il “Garlasco show”. “Dove vola l’avvoltoio? Avvoltoio vola via, vola via dalla testa mia..” Quando nel dopoguerra Italo Calvino scrisse questa canzone conosceva il male del mondo, ma non aveva mai potuto assistere a una puntata di “Porta a porta” o di “Matrix” o di altre trasmissioni televisive. Su cui, da un po’ di tempo, volano volentieri gli avvoltoi.”
Ed ancora il delitto di Erba; cito sempre da Aldo Grasso: ”Ormai non c’è più distinzione fra realtà e rappresentazione, fra processo vero e processo istruito nei tribunali di “Porta a Porta” o di “Matrix” o di qualche altra località televisiva.[…] Plastici, docu-fiction, inchieste, enigmi, ricostruzioni, ore e ore di Tv…”.
Con le trasmissioni di Matrix su Erba è stato insidiato il primato, per me in negativo, fino ad allora detenuto da “Porta a Porta”: si è passati decisamente al genere della docu-fiction, con verbali di intercettazioni recitati da attori. Ma poiché la gara al peggio è sempre aperta ecco Santoro che con Anno Zero si spinge oltre e la docu-fiction si espande con la messa in scena di interi verbali di dichiarazioni recitati da attori, il tutto sotto gli occhi di una nuova sua , direbbe Aldo Grasso, “compagnia di giro”.
Il metodo della docu-fiction si coniuga con quello dello story-telling:non si tratta più di dare un contributo critico alla ricostruzione di un fatto, attraverso una esposizione razionale, ma di raccontare una storia.
1.7 La delibera AGCOM 31 gennaio 2008
La deliberazione n. 13/08/Csm del 31 gennaio 2008 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intitolata “atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari”. Il testo, di grandissimo interesse, affronta tutte le questioni principali ,indica delle linee di condotta del tutto condivisibili. Il problema è che la realtà quotidiana delle trasmissioni televisive si incarica di smentire radicalmente le indicazioni dell’Agcom: la effettività di queste regole è vicina allo zero.
Ma vediamo più in dettaglio. Dopo aver richiamato la necessità della pluralità dei punti di vista ( su cui già si era espresso il precedente Atto di indirizzo del 11 marzo 2003) si precisa che con riferimento ai procedimenti giudiziari in corso “ l’obbligatorio confronto tra le diverse tesi dovrà essere garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e che si confrontano nel processo”. Il testo è poi articolato su una motivazione ( Considerato…) sviluppata in nove punti che precede i due articoli conclusivi.
Ripercorriamo i punti essenziali:
1.Si rileva che alcuni programmi creano un ‘foro mediatico’ alternativo alla sede naturale del processo. “In tal modo la televisione rischia seriamente di sovrapporsi alla funzione della giustizia, […] con il concreto rischio di precostituire presso l’opinione pubblica un preciso giudizio sul caso concreto, basato su una ‘verità virtuale’ che può influire, se non prevalere, sulla ‘verità’ processuale, destinata per sua natura ad emergere solo da una laboriosa verifica che richiese tempi più lunghi”
2. “La tecnica della spettacolarizzazione dei processi, che le trasmissioni televisive utilizzano a fini di audience, […] presenta il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di ‘gogna mediatica’, a scapito della presunzione di innocenza”.
3.”Il livello di civiltà di uno Stato si misura innanzitutto dal rispetto per la giustizia. E da un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. […] La cronaca può indubbiamente riferire del processo, ma non può spingersi a crearne un surrogato. […] Non è pertanto ammissibile […] che il ruolo di giudici, accusatori e difensori sia svolto da giornalisti o conduttori televisivi o, comunque, da soggetti estranei, senza quelle garanzie che nella cultura giuridica del Paese rappresentano un caposaldo dello Stato di diritto.
5.”Né è da escludere o da sottovalutare il pericolo che una siffatta rappresentazione ‘mediatica’ del processo […] possa influenzare indebitamente il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia. […] Si rischia di mettere a repentaglio l’indipendenza psicologica del giudicante ( anch’essa valore costituzionalmente rilevante) facendo risentire la pressione di un processo di piazza dei nostri tempi sul processo nella sede giudiziale. […] Per altro verso, un’attenzione sproporzionata ad un certo “caso” può determinare una “personalizzazione” delle indagini che competono al giudice, esponendo così il singolo magistrato a tentazioni di protagonismo mediatico (oltre che a rischi personali) e sottoponendolo ad una sovra-pressione che può mettere a repentaglio la correttezza delle dinamiche di funzionamento del processo”
” Omologo al diritto di cronaca è il principio della pubblicità delle udienze, immediatamente riconducibile al disposto dell’art. 101 della Costituzione: in un sistema democratico che garantisce la sovranità popolare e nel quale la giustizia è amministrata in nome del popolo devono esistere meccanismi di controllo sui modi di esercizio della giurisdizione”
.”Nell’ordinamento della comunicazione i principi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni- comprensivi certo anche del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito – devono pur sempre conciliasi con il rispetto delle libertà e dei diritti e in particolar della dignità della persona; ne discende che a tale rispetto non è possibile derogare neanche nel caso in cui la persona sia sottoposta a procedimento giudiziario o sia stata condannata con sentenza definitiva” Passando alla parte dispositiva l’art. 1 sintetizza, dalla parte motiva i principi e i criteri la cui osservanza sono tenuti a garantire “le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti televisivi”. L’art. 2 invita le emittenti di cui sopra a redigere un codice di autoregolamentazione , per la elaborazione del quale sarà istituto un apposito “tavolo tecnico”.
1.8. Rispetto della persona e presunzione di innocenza
A conclusione di questa rassegna sui problemi posti dalla informazione sulla giustizia ritengo sia utile richiamare alcuni punti di orientamento – Rispetto della dignità della persona. Anche se la Tv non è presente, anche nei processi di criminalità comune, anche nei confronti degli imputati dei crimini più gravi – Rispetto/educazione alla presunzione di innocenza.Tenere conto dei tempi, delle fasi del processo e delle regole di prova. Ma nello stesso tempo distinguere tra responsabilità penale da un lato e dall’altro responsabilità politica e responsabilità deontologica – Deontologia e professionalità del giornalista. Il dovere del giornalista è di fornire notizie e informazioni senza tener conto di valutazioni estranee di opportunità.
Nessuna censura o autocensura, ma nel fornire la notizia anche per il giornalista vi è il rispetto della dignità della persona
L’ INTERVENTO DEI MAGISTRATI NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
2.1 Un decalogo made in Usa
Un approccio realistico sul tema è proposto dall’opuscolo Media Guide pubblicato la prima volta nel 1944 a cura di National Association for Court Managment, National Center for State Courts, Williamsburg, Virginia. Ho provato a trarne una specie di decalogo ( ripreso in articolo su Corriere della seradel 31 ottobre 2007) che parte dalla premessa Be Honest and Clear
1. Sii sincero. Dì la verità oppure taci
2. Non dire nulla che non vorresti vedere il giorno dopo sui titoli dei giornali
3. Non dire ciò che non vuoi sia riportato
4. Non dire mai “no comment”
5. Non farti ingannare dal “off the records”. E’ una cosa che non esiste
6. Parla in un italiano chiaro ed evita il “giudichese” ( nel testo originario Avoid
legalise)
7. Pensa prima a quello che vuoi dire e preparati a rispondere alla domande prevedibili
8. Tieni conto dei tempi di chiusura dei giornali
9. Stabilisci le regole e i tempi dell’intervista in anticipo
10. Comportati come se un giornalista fosse sempre presente ogni volta che parli in Pubblico A mio avviso il monito non è “ magistrati tacete”, ma piuttosto “ magistrati non dite sciocchezze”, “dite cose appropriate, nel contesto corretto, in modo argomentato e comprensibile, con la consapevolezza delle regole del mezzo utilizzato, con fermezza nei contenuti, con senso di misura nella forma e sempre con rispetto della dignità delle persone”.
Ma vediamo più in dettaglio i problemi posti dall’intervento dei magistrati nella informazione sulla giustizia.
2.2 Riforma dell’ordinamento giudiziario. L’ufficio stampa nelle procure Nuovi problemi si aprono ora con la approvazione, in attuazione della Legge delega n. 150/2005 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, dei decreti legislativi 20 febbraio 2006,n.106, sulla organizzazione delle procure e del D.Lgs 23 febbraio 2006 n.109, a sua volta modificato, in molti punti significativi dalla l. 24 ottobre 2006, n 269 sugli illeciti disciplinari dei magistrati.
L’art 5 del Dlsg 106/2006, nell’ambito di una organizzazione delle procure ispirata ad un rafforzamento del principio gerarchico, disciplina i rapporti dell’Ufficiodel Pm con gli organi di informazione:
“Art.5 Rapporti con gli organi di informazione 1.Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione
2.Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa la attività giudiziaria dell’ufficio.
4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinae, lecondotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3 .”
Ispirata ad una condivisibile esigenza di contrastare il “protagonismo” di taluni Pm, la nuova disciplina legislativa si concreta in un irrealistico, burocratico rigorismo. Il Csm con la deliberazione del 10 settembre 2008, ha risposto al quesito di un Procuratore della Repubblica di un ufficio di grandi dimensioni, il quale rilevava che“una informazione veicolata attraverso canali centralizzati rischia di ingenerare, seppur involontariamente, distorsioni conoscitive, pregiudizi ingiustificati in danno di soggetti coinvolti, allarmismi ed inappropriate emotività. …] Una sola fonte, sia essa il procuratore capo o un solo magistrato a ciò delegato, anche qualora fosse distolta da ogni altro incombente, non potrebbe far fronte con precisione e completezza ad una tale ampia richiesta (di tempestive notizie), nei tempi brucianti della comunicazione mass mediatica. Il risultato sarebbe insoddisfacente e rischierebbe di frustrare ogni ambizione alla trasparenza delle fonti e dei canali informativi e favorire un repentino ritorno alle prassi comportamentali che la norma vorrebbe superare.”
La analisi del procuratore è puntuale ed impietosa. La risposta del Csm, indubbiamente in difficoltà di fronte alla formulazione stringente dell’art. 5 citato, si limita a ritenere compatibile con il precetto normativo la delega, anche in via permanente, in favore dei (soli) Procuratori aggiunti, nelle materie di loro rispettiva competenza. Il Csm aggiunge che “non appare, invece compatibile con lo spirito e la lettera della norma la possibilità di prevedere la partecipazione alle conferenze stampa del magistrato titolare del procedimento, quando questi sia diverso dal procuratore capo o dal procuratore aggiunto all’uopo delegato”, pur concedendo che “il magistrato titolare delle indagini collabori nella preparazione della conferenza stampa, fornendo elementi informativi.”
Forse il Csm, stretto dal dettato normativo non poteva andare oltre questa deludente risposta, ma l’ultimo accenno lascia francamente perplessi: prima di chiedersi chi debba partecipare alle conferenze stampa forse ci si sarebbe dovuti interrogare in radice sulla opportunità del modello più diffuso di tali conferenze, quelle che di solito si tengono, secondo una scenografia ormai collaudata, insieme alle forze di polizia.
Da più parti e da tempo è stato sottolineato che la burocratizzazione dei canali di comunicazione delle notizie attraverso uffici- stampa è inutile e spesso controproducente. 18 L’esperienza infatti insegna che la comunicazione, nella realtà pratica, passa inevitabilmente attraverso il magistrato che ha la responsabilità dell’indagine, che ne conosce tutti risvolti e dunque può valutare il contenuto ed il livello delle informazioni che possono essere comunicate , nelle diverse fasi delle indagini ; che alcune delle dichiarazioni più discusse sono state fornite proprio da capi degli uffici, i quali magari erano spinti dal desiderio di mettere in luce il lavoro dell’ufficio, ma spesso non tenevano in conto tutti gli elementi del caso, per non dire che dal virus del protagonismo non sono esenti neppure i procuratori capo. Il proposito che ispira il comma 2 dell’art. 5 citato, quello di evitare la pubblicazione dei nomi dei magistrati è del tutto fuori della realtà possibile in un mondo di libertà di informazione, ove indiscutibilmente il nome ( ma anche non la foto, più o meno in posa) del magistrato che svolge le indagini è un pezzo di informazione rilevante.
Il comma 3, norma di chiusura rispetto al principio di cui al comma 1, stabilisce un divieto formulato in termini così generali con il riferimento alla “attività giudiziaria dell’ufficio” da prospettare un dubbio di costituzionalità con riguardo alla liberta di manifestazione del pensiero dei magistrati.
A me sembra di condividere pienamente le preoccupazione del procuratore che ha formulato il quesito al Csm nel senso che questa disciplina rischia di “di frustrare ogni ambizione alla trasparenza delle fonti e dei canali informativi e favorire un repentino ritorno alle prassi comportamentali che la norma vorrebbe superare.”
Una giornalista americana, Carol Ivy, in un suo articolo dal titolo “When a Reporter Calls, Don’t Hang Up”19, partendo dalla premessa che nel mondo attuale “No comunicazione” non è più tra le opzioni possibili, detta alcune regole pratiche , che in parte coincidono con quelle di “Media Guide” sopra ricordate. La questione è dunque “Quale comunicazione”. Eallora l’A. fornisce alcune indicazioni pratiche. Se voi non fornite alcuna informazione i giornalisti scriveranno o manderanno in onda le loro “storie”, indipendentemente da voi. L’intervista è una ottima occasione per informare il pubblico sul funzionamento della giustizia, ma ricordate che un’intervista non è una conversazione a ruota libera. Essa richiede accurata preparazione “Birds and planes can, in most instances, fly, We can’t”.
La comunicazione dunque è ineludible, ma non si improvvisa; molto opportunamente il Csm ha di recente proposto dei corsi di comunicazione diretti ai capi degli uffici. Su questa via ci aveva preceduto da tempo la Enm , scuola della magistratura francese, che due anni addietro ha fatto un passo ulteriore organizzando nella sede di Bordeaux, quella ove si svolge il tirocinio iniziale un corso di comunicazione diretto agli uditori. Il corso si è svolto , dopo la distribuzione agli uditori di un fascicolo di un caso reale, con la simulazione di interviste rese dai portavoce di ciascun gruppo a giornalisti della carta stampata, di radio e TV e si è concluso con una discussione finale in plenaria, coordinata da un magistrato italiano.
2.3 Normativa disciplinare
Il tema dei rapporti con gli organi di informazione è oggetto di numerose disposizioni del D.Lgs 23 febbraio 2006 n.109, a sua volta modificato, in molti punti significativi dalla l. 24 ottobre 2006, n 269 sugli illeciti disciplinari dei magistrati.
Riporto di seguito le norme rilevanti sul tema.
“Art.1 Doveri del magistrato 1.Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni Art. 2 Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni : […]
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto ad impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente i diritti altrui e la violazione dell’art. 5 comma 2 del d. lgs 20 febbraio 2006 n. 10620 […] aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.”
19 California Courts Review, Summer 2006, p.23
20 Riporto di nuovo l’art. 5 comma 2 D lgs 106/2006: 2.Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.Va subito notato che con la l.269/2006 è stata abrogata la lettera z):” il tenere rapporti in relazione alla attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1 lettera d) e 2 comma 4 della legge 25 luglio 2005, n.150.” Non è dunque disciplinarmente sanzionata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del Dlsg 106/2006, relativo alla organizzazione delle procure. Segnalo ancora che la lettera aa) riprende pressoché testualmente una formulazione contenuta nell’art. 6 del Codice etico dell’Anm, con tutti i problemi che si aprono a proposito della distinzione tra deontologia in senso stretto e disciplina.
2.4 Principi costituzionali e regole deontologiche
I magistrati debbono poter godere in quanto cittadini della piena libertà di manifestazione del pensiero. E’ del tutto naturale che intervengano nel dibattito sul funzionamento della giustizia e sulle proposte di riforma. Sembra davvero ipocrita la regola tradizionale che ammetteva gli interventi dei magistrati a condizione che fossero del tutto privi di risonanza ( articoli sulle riviste giuridiche) e di efficacia. E se si ammette la legittimità dell’intervento, non si può sindacare il contenuto ritenendo leciti l’adesione alla tradizione, alla giurisprudenza prevalente e l’ossequio al governo o alle proposte della maggioranza parlamentare, poiché la ragione della libertà di opinione è proprio nella tutela delle opinioni dissenzienti.
Richiamo alcune vicende disciplinari, recenti e meno recenti, in tema di libertà di espressione dei magistrati. Dante Troisi, giovane giudice a Cassino pubblico nel 1955 il Diario di un giudice, che ebbe un grande successo e che fu recensito molto favorevolmente da Piero Calamandrei, ma ciò non gli evito un procedimento disciplinare per avere “compromesso il prestigio dell’ordine giudiziario in alcuni episodi narrati rappresentando la funzione del giudice come un mestiere esercitato senza idealità e senza alcun senso di responsabilità”. Nonostante la appassionata difesa di Alessandro
Galante Garrone la Corte disciplinare di Roma con sentenza 22 novembre 19578 inflisse a Troisi la sanzione della censura. La Corte motivò la mitezza della sanzione con la speranza che l’incolpato eviterà per il futuro di porre in divulgazione opere che compromettano il prestigio della magistratura.
Nel 1950 viene sanzionato disciplinarmente il giudice De Fina Tribunale Trento per un articolo pubblicato su Foro Italiano, nel quale dissentiva da una interpretazione della Cassazione. Negli anni più recenti in diverse occasioni il Csm si è pronunciato su dichiarazioni di magistrati; si segnalano in particolare Sezione Disc Csm sentenza 18.6.1999 di assoluzione Gherardo Colombo e Sezione Disc Csm sentenza 22.5. 1998 di assoluzione di Francesco Greco ( in entrambi i casi l’azione disciplinare era stata promossa dal Ministro Flick).
Il caso Troisi ( come quello De Fina) risalgono ad epoca precedente la entrata in funzione del Csm. In materia di liberata di manifestazione del pensiero dei magistrati la giurisprudenza della sezione disciplinare del Csm si è da tempo assestata sul principio del favor libertatis . Ma questa, a mio avviso correttissima, linea giurisprudenziale a livello disciplinare, lascia interamente aperto il tema a livello deontologico. Non tutto ciò che è disciplinarmente lecito, è deontologicamente corretto e comunque opportuno.
2.5 Intervento dei magistrati e mezzi di comunicazione. Considerazioni conclusive
In un quadro di rigorosa tutela della libertà, costituzionalmente garantita, di manifestazione del pensiero, per il magistrato assume un rilievo decisivo la deontologia. La Associazione nazionale di magistrati italiani ha adottato nel 1994 un “Codice etico” di cui riportiamo l’art. 6.: “ Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca,
ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa. “
Faccio subito rilevare l’approccio dell’Anm. Sul tema delicato delle dichiarazioni che riguardano casi che il magistrato sta trattando, il Codice etico, piuttosto che proporre un divieto assoluto, irrealistico e spesso ingiustificato, sottolinea come in alcuni casi l’informazione sia addirittura doverosa e si preoccupa di dettare piuttosto alcune regole di comportamento.
Già sopra si è detto della, per più versi discutibile, nuova normativa disciplinare ( e sugli uffici stampa). Ma ora ci poniamo a livello di regole deontologiche 21, dove non vi sono sanzioni formali, ma dovrebbe operare una sanzione informale, ma non meno significativa: la disapprovazione dell’ambiente professionale di appartenenza.
I punti essenziali, a mio avviso, sono tre, distinti se pur interconnessi:
a) il magistrato non interviene, né direttamente, né indirettamente, su vicende che attengono alla sua attività di ufficio; b) il magistrato non coopera, nemmeno con la sua semplice presenza, a legittimare trasmissioni nelle quali si imbastisce il “processo parallelo”;
c) il magistrato interviene sui problemi dei diritti e della giustizia, sulla politica della giustizia, evitando scrupolosamente di farsi coinvolgere in logiche di schieramento politico
Si tratta di principi, validi per tutti i magistrati, ma che assumono una valenza particolare per il Pm, mediaticamente più esposto. L’esperienza ci insegna che magistrati, e particolarmente Pm, non sempre si sono attenuti e si attengono ai suddetti principi deontologici.
Vediamo punto per punto
a)il magistrato non interviene, né direttamente,né indirettamente, su vicende che attengono alla sua attività di ufficio, formula con la quale si fa riferimento a specifiche indagini in cui il magistrato sia coinvolto. Le eccezioni sono puntualmente e rigorosamente indicate nel comma 2 dell’art. 6 del Codice etico Anm, sopra citato. Al di là di queste situazioni particolari non vi dovrebbe essere spazio alcuno per interventi del magistrato. La regola dovrebbe essere pacifica per i giudicanti, ma di tanto in tanto si vedono anche giudici che, ovviamente dopo aver premesso che “i giudici parlano solo con i loro provvedimenti”, si dedicano ad abbondantemente anticipare le linee salienti
della motivazione della sentenza che hanno appena pronunziato,ovvero a commentare il provvedimento emanato. Ma la questione concerne principalmente i Pm. Non ignoro che l’intervento sulla stampa o in TV del pm che conosce tutti gli aspetti del “suo”processo, che magari ha ampia esperienza del fenomeno complessivo, può essere molto efficace. Ma continuo a ritenere che in questo modo si accentuano in modo incontrollabile i rischi della personalizzazione, del protagonismo con tutte le ricadute sulla questione aperta dello statuto del pm.
Una sola notazione aggiuntiva. Ho parlato di intervento diretto o indiretto. Infatti le “regole” della comunicazione ci insegnano che anche solo due righe virgolettate di dichiarazioni del magistrato inserite in un articolo di stampa su una specifica vicenda hanno l’effetto di coinvolgere in magistrato stesso nel messaggio complessivo dell’articolo. Il fenomeno è ancor più evidente per le trasmissioni televisive, anche quando non si raggiunge il limite (oggetto di una sarcastica nota di Aldo Grasso,critico Tv del Corriere della sera) di un Procuratore della repubblica che presenziò ad una intera trasmissione televisiva sul caso di un delitto di sangue trattato dal suo ufficio, solo per dire più volte che lui del caso non parlava. Con questa notazione ci siamo avvicinati al punto
b) il magistrato non coopera, nemmeno con la sua semplice presenza, a legittimare trasmissioni nelle quali si imbastisce il “processo parallelo”
Il caso Cogne, come trattato nella trasmissione “Porta a porta” di Bruno Vespa, haaperto un filone che ha fatto scuola e che si è esteso. Dai “delitti di sangue” si è passati ai processi di mafia, criminalità organizzata e criminalità economica , affrontati, anch’essi, con il canone della spettacolarizzazione, che ha trovato nuovi moduli: passi di intercettazione telefoniche “recitati”, attori che replicano fasi del processo o mettono in scena contenuti di dichiarazioni testimoniali. Si tratta della applicazione a casi giudiziari del genere chiamato docu-fiction.
La presenza di magistrati in trasmissioni di questo tipo ( magari ad integrare le “compagnie di giro” di cui parlava Aldo Grasso), a prescindere dal contenuto dalle dichiarazioni che rendono e anche se la vicenda non è trattata dal loro ufficio,ineluttabilmente conferisce autorevolezza al “processo parallelo”. Ed è il colmo che, sempre “a fin di bene”, s’intende, per evidenziare la vera VERITA’, siano proprio magistrati a sponsorizzare il processo parallelo.
Da certi contesti un magistrato, a mio avviso, deve puramente e semplicemente tenersi alla larga. Agli inviti a partecipare a certi dibattiti televisivi è possibile rispondere: No grazie ( anche se ciò, e ne ho avuta personale esperienza, suscita lo sbalordimento degli interlocutori, abituati a ricevere pressanti sollecitazioni a partecipare piuttosto che dinieghi). E non ci si faccia trarre in inganno dalla proposta, apparentemente più rassicurante, di una dichiarazione del magistrato preregistrata; a parte il fatto che la dichiarazione sarà oggetto di un montaggio ( ma ciò si può evitare chiedendo quanti secondi di hanno a disposizione e facendo un dichiarazione della durata precisa), rimane incontrollabile il “come” la dichiarazione preregistrata sarà inserita nel corso della trasmissione.
Naturalmente le considerazioni che precedono non riguardano il giornalismo (sulla carta stampata, su video o su internet) cosiddetto di inchiesta; peraltro anche i migliori esempi di questo genere sono spesso esposti al rischio che la docu-fiction porti alle deviazioni sopra evidenziate
E veniamo al terzo punto:
c) il magistrato interviene sui problemi dei diritti e della giustizia, sulla politica della giustizia, evitando scrupolosamente di farsi coinvolgere in logiche di schieramento politico.
Ormai da qualche decennio vicende giudiziarie sono costantemente al centro della attualità politica, si tratti di indagini per fatti di corruzione, di criminalità economica, di mafia. E il modulo del processo parallelo e della docu-fiction , inaugurato con indagini su delitti di sangue, si è esteso anche alle vicende di rilevo politico,economico. Bisogna distinguere tra i diversi media sui quali il magistrato può avere occasione di intervenire. Un saggio su una rivista o anche un articolo su un giornale, una relazione ad un convegno offrono lo spazio per una riflessione articolata che consenta di entrare nel merito delle questioni, esprimere ad esempio, con argomentazioni stringenti, ma con equilibrio, il più duro dissenso rispetto ad un disegno di legge o a una prospettiva di riforma ordinamentale. La “cifra” del discorso del magistrato è data dalle sue opinioni, dagli argomenti che lo sostengono, dallo stile utilizzato; le strumentalizzazioni sono sempre in agguato, ma è ben possibile, se lo si vuole e si presta la dovuta attenzione, evitare di cadere nella logica dello schieramento politico, anche quando alcune conclusioni ( o anche tutte su una questione specifica) coincidano con la posizione di una parte politica. Il rischio di strumentalizzazione aumenta, in
progressione geometrica, quando si passa dall’articolo firmato all’intervista (in cui le domande, la organizzazione del pezzo, per non dire il titolo possono portare ad un risultato diverso da quello immaginato) per raggiungere l’apice nei dibattiti televisivi, dove la logica dello scontro tra parti contrapposte, quando non della rissa tra fazioni è spesso quella vincente nella percezione dello spettatore.
La “riforma della giustizia” in senso “epocale” è all’ordine del giorno da almeno
un quindicennio, variamente declinata a livello costituzionale ( si veda il progetto di riforma approvato nell’ottobre 1997 dalla Commissione Bicamerale presieduta dall’on. D’Alema , rimasto senza esito, che avrebbe modificato l’assetto della magistratura nell’ordinamento costituzionale, incidendo sui tre punti nodali: Consiglio Superiore della Magistratura, giurisdizione disciplinare e assetto del pubblico ministero22) o a livello di legislazione ordinaria (si veda la riforma dell’ordinamento giudiziario del ministro Castelli, essenzialmente centrato sul ripristino di una rigida gerarchia interna nella magistratura, progetto poi largamente rientrato poiché le modifiche introdotte con la «riforma Mastella» ne hanno eliminato il nucleo centrale).
Ma la prospettiva di un ‘riequilibrio’ tra politica e magistratura, con la conseguente limitazione, nella sostanza, dell’indipendenza della magistratura,
giudicante e del P.M., rimane ben presente nell’orizzonte attuale della politica.
Quale la risposta possibile della magistratura? Replicare, argomentatamente,
punto per punto alle proposte settoriali e adoperarsi, a tutto campo, per contrastare la “cultura” delle prospettive involutive, a livello individuale, come gruppi di magistrati, come Associazione nazionale magistrati ( fermo restando l’intervento a livello istituzionale del Csm con i pareri, le risoluzioni generali, la politica complessiva di amministrazione della giurisdizione).
Naturalmente questi problemi entrano appieno nel dibattito, spesso aspro, a tre livelli: dibattito nel foro dell’ opinione pubblica, iniziative della società civile, dialettica dei partiti politici.
Quale la collocazione del magistrato nei tre livelli? La sua voce conta nel dibattito pubblico e può essere presa in considerazione da coloro che non sono già pregiudizialmente schierati, in quanto sia la voce di un magistrato, che è un esperto di diritto, ma che nella categoria degli esperti di diritto si connota sempre come esponente di una istituzione, anche quando non si esprime con atti della funzione giudiziaria, ma in quanto semplice cittadino.
Il magistrato, meglio i magistrati, con le loro diverse opzioni culturali e
ideologiche, hanno tutto il diritto di intervenire liberamente nel dibattito pubblico sui temi della giustizia come cittadini. Il terreno è minato e non vi è dubbio che per gli interventi del magistrato nel dibattito della pubblica opinione vi sono limiti sanciti dalla normativa disciplinare , ed anche limiti deontologici. Ma quando si tratta del dibattito nel foro della pubblica opinione sui problemi della giustizia, il principio generale è quello dell’ esercizio di un diritto di libertà ed i limiti sono la eccezione. La situazione è simmetricamente rovesciata per quanto attiene ad un intervento nella dialettica dei partiti politici23, ma non è su questo che voglio soffermarmi. Interessa
piuttosto il livello intermedio: il magistrato di fronte alla iniziative della “società civile”.
Sono agevolmente applicabili, in quanto compatibili ( si direbbe con linguaggio
giuridichese), le considerazioni svolte sugli altri due livelli, quando le iniziative di
“società civile” tendano ad avvicinarsi ai due poli estremi della nostra analisi: il livello del dibattito generale e quello degli schieramenti partitici. Più delicato ed a mio avviso, più interessante, soffermarsi un attimo sull’area intermedia, quella propria delle iniziative più tipiche di “società civile”. Il tema è molto ampio anche in considerazione della estremamente variegata gamma di tali iniziative.
Due spunti di riflessione. Primo. In uno dei più approfonditi recenti studi sulla corruzione è stato sottolineato che se qualcosa è mutato nel passaggio a quella che viene chiamata la nuova corruzione è nel senso che essa ha assunto nel nostro paese un carattere ‘sistemico’, è una pratica comune e diffusa in molti settori di attività politico amministrativa: «Sembrerebbe così smentita la contrapposizione tra una società politica corrotta e una società civile sana ed
onesta […] Al contrario il sistema della corruzione […] ha dimostrato la propria
capacità di radicamento nella società civile, innervandosi in profondità nel mondo delle
professioni, dell’imprenditoria e della finanza»24. Non mitizziamo dunque: “società civile” non sempre è di per sé buono.
Secondo. Nelle iniziative di “società civile” che attengono a questioni di giustizia è immanente il rischio, si intende “a fin di bene”, di scivolare verso il sostanzialismo, di abbandonare in un conflitto semplificato tra il Bene e il Male ogni regola garantistica, di assumere,infine, come modello, comportamenti di magistrati discutibili e discussi (sotto il profilo della professionalità e del rispetto delle regole processuali), fino all’esito di “eroicizzare” questo o quel magistrato rientrante nel modello.
Si evoca spesso, del tutto strumentalmente, il fantasma del “partito dei magistrati”. I magistrati hanno il dovere civico, prima ancora che il diritto, di portare, senza reticenze e autocensure, il loro contributo nel dibattito a livello di opinione pubblica, sui temi della giustizia. Ma i magistrati per primi devono accuratamente evitare che atteggiamenti non meditati e/o non misurati possano dare argomenti a chi evoca quel fantasma.
Edmondo Bruti Liberati
