Enzo Bonsangue

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi non ha violato la legge sul conflitto di interessi cercando di convincere Fiorello a firmare un contratto con Mediaset piuttosto che con Sky, in quanto non e’ un comportamento che puo’ essere riconducibile alla sua attivita’ di capo dell’esecutivo.

 

E’ quanto stabilito dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto risulta dalla relazione trasmessa al Parlamento sullo stato delle attivita’ di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al primo semestre di quest’anno. In particolare l’organismo presieduto da Antonio Catricala’ e’ stato chiamato a verificare se esistesse un conflitto di interessi rispetto alle "presunte pressioni che il presidente del Consiglio avrebbe esercitato sullo showman Fiorello per indurlo a firmare un contratto con Mediaset invece che con Sky".

 

Secondo l’Antitrust non si e’ determinato un conflitto di interessi, perche’ l’episodio si riferiva "ad un comportamento asseritamente tenuto dall’onorevole Silvio Berlusconi in nessun modo connesso all’esercizio di competenze, funzioni e poteri inerenti la carica di presidente del Consiglio". Infatti, spiega sempre l’Authority, "ai fini della configurabilita’ di una fattispecie di conflitto di interessi, e’ necessario che i titolari di carica di governo, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, abbiano adottato o partecipato all’adozione di un atto ovvero omesso l’adozione di un atto dovuto. Il termine ‘atto’, secondo il consolidato orientamento dell’Autorita’, va necessariamente interpretato nella sua accezione formale, cioe’ come atto assunto nell’ambito di specifiche attribuzioni, sulla base delle procedure previste dalla legge ed espresso nelle forme stabilite dall’ordinamento".

 

"L’articolo 3 della legge 215/04, infatti, nel richiedere la partecipazione del titolare di carica ‘all’adozione di un atto anche formulando la proposta’ ovvero l’omissione di un ‘atto dovuto’, con l’uso dei termini ‘adozione’, ‘proposta’ e ‘atto dovuto’ -spiega ancora l’organismo presieduto da Catricala’- indica uno stretto e necessario collegamento con i poteri e le funzioni inerenti alla carica governativa, nonche’ con le modalita’, le forme e i vincoli che, secondo l’ordinamento, ne caratterizzano il concreto esercizio e i relativi effetti giuridici". "Ulteriore conferma di tale lettura deriva dal principio generale, espresso dall’articolo 1, della legge, che impone ai titolari di cariche di governo ‘nell’esercizio delle loro funzioni’ di astenersi ‘dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto’, richiamando ancora in modo esplicito le funzioni pubbliche da essi svolte formalmente". "Ne’ poteva ritenersi condivisibile -conclude l’Antitrust- la lettura estensiva dell’articolo 3, suggerita dal segnalante, al fine di giustificare un intervento dell’Autorita’ tanto piu’ ampio da spingersi ‘al di la’ della ricerca di un formale atto di governo’. Tale interpretazione si sarebbe posta, tra l’altro, in contrasto con l’attuale assetto normativo che individua e delimita le specifiche attribuzioni dei vari organi governativi (in particolare, con l’articolo 95 della Costituzione e gli articoli 2 e 5, della legge n. 400/88)".