Ancora un PARERE/INVITO espresso dal Club della filatelia d’oro italiana. Questa volta sotto la lente d’ingrandimento della prestigiosa Associazione ci sono i Periti filatelici e la loro attività. Contestato il metodo non selettivo con il quale si diventa periti delle Camere di commercio e dei Tribunali e la sostanziale assoluta libertà di esercitare questa delicata funzione.
Ecco il comunicato stampa seguito dal PARERE espresso e dal relativo INVITO:
Concluse positivamente tutte le procedure previste dallo Statuto, che hanno comportato l’elaborazione progressiva collettiva, e quindi la totale e qualificata condivisione del testo e dei contenuti, da parte dei 101 Soci iscritti, sentito il parere dei Soci simpatizzanti, il Club della Filatelia d’Oro Italiana è pervenuto all’emissione del terzo PARERE e del relativo INVITO che si allegano al presente comunicato e che sono altresì visibili nel sito sociale www.clubfilateliaoro.it
Il parere ed il conseguente invito, affrontano un tema di grande rilievo in ambito collezionistico, ovvero l’attività dei Periti filatelici, le modalità di rilascio dei certificati di autenticità e di quelli di garanzia forniti dai Commercianti filatelici.
A fronte della assoluta assenza di regole sia pur minimali, per l’esercizio di tali importanti funzioni, che ingenerano dubbi sulla effettiva validità sostanziale dei documenti rilasciati, e riscontrato che sono in attività periti filatelici non forniti di adeguata preparazione tecnica, constatato che questo dannoso fenomeno tende ad espandersi senza controllo, disorientando e quindi scoraggiando i collezionisti, il Club ha ritenuto doveroso esprimersi in merito a questo aspetto assolutamente centrale per il futuro della filatelia, emettendo uno specifico ed articolato invito conseguente alle argomentazioni sviluppare nel Parere.
Si è ritenuto necessario, a tutela del collezionismo e dei collezionisti, proporre agli operatori interessati dieci specifici inviti che ridisegnerebbero tutto l’iter per fregiarsi del titolo di perito filatelico, regolamentandone l’attività in alcuni tratti essenziali.
Ai Signori commercianti si è raccomandata chiarezza e distinzione tra il ruolo del perito e quello di “garante” dell’oggetto venduto, nei termini di legge.
Il Club si dichiara disponibile ad ogni fattiva collaborazione con gli operatori interessati e con le loro Associazioni e si augura vivamente che i destinatari di questo invito lo accolgano con lo stesso spirito costruttivo e di servizio con il quale è stato concepito ed emanato.
Si confida nella sensibilità di tutte le componenti istituzionali del mondo filatelico, affinché nell’interesse generale e con l’obiettivo comune di proiettare la filatelia in un futuro di espansione e crescita, si possa procedere alla razionalizzazione di questa essenziale funzione, affinché essa costituisca un valido strumento di sviluppo culturale del settore, attraverso un’autorevole attività di assistenza ai collezionisti ed ai commercianti.
Il Club della filatelia d’oro italiana auspica che gli operatori accolgano positivamente l’invito, adeguando la loro azione, già nel corso di questo anno, per rispondere tempestivamente ad un’esigenza di chiarezza molto sentita dai collezionisti ed indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del collezionismo, la cui crescita è altresì sicura garanzia di prosperità delle Aziende e di tutte le componenti editoriali e commerciali.
PARERE N° 3
CERTIFICATI FILATELICI PERITALI E CERTIFICATI DI GARANZIA
NORMATIVA E PRASSI VIGENTI SULL’ATTIVITA’ DEL PERITO FILATELICO
E’ noto che in Italia, l’attività di Perito filatelico è “libera”, ovvero per esercitarla non è prevista l’iscrizione ad un albo specifico. L’accertamento delle necessarie conoscenze professionali non è affidato ad un collegio tecnico di esperti, ma demandato, per chi ne faccia richiesta, ad un “esame” presso la Camera di Commercio, che nomina gli esaminatori secondo criteri di possibilità e disponibilità locale, spesso senza interpellare organi tecnicamente competenti.
Superato l’esame, che talvolta a causa dei limiti sopra ricordati, si sostanzia in un adempimento puramente formale, automaticamente il soggetto può iscriversi in qualità di perito e consulente, nell’albo della Camera di Commercio e del Tribunale.
Se non si desidera essere iscritti all’albo della Camera di Commercio o del Tribunale, in Italia l’attività di perito filatelico può essere esercitata liberamente da chiunque, senza alcuna formalità, esame o nomina.
Si evidenzia inoltre che in Italia, al contrario di quanto avviene in altri Paesi, dove le certificazioni peritali sono esclusivamente di settore, i Periti certificano ogni tipo di oggetto postale senza limiti prudenziali dettati da specifiche competenze.
LE CONSEGUENZE
Questa situazione determina il concreto rischio che, acquisita in tal modo inadeguato, non discriminante né selettivo, detta qualifica, esercitino questa importante e delicatissima attività, alcuni soggetti di dubbia preparazione tecnica, come purtroppo notoriamente si riscontra.
Il Club della filatelia d’oro italiana, ritiene che questa situazione danneggi i commercianti, le case d’Asta e la filatelia in generale, ma in particolar modo i collezionisti.
Risulta evidente che in un diverso sistema che “legittimi” tecnicamente, attraverso una severa e corretta selezione, adeguate professionalità, questa formula non avrebbe motivo di esistere. Infatti, gli altri consulenti tecnici dei Tribunali o delle Camere di commercio, sono tenuti ad esprimere giudizi di merito precisi e circostanziati e mai con formule pseudo dubitative ed indeterminate: un ingegnere chiamato dal giudice ad una consulenza, mai potrebbe dichiarare “a mio parere la percentuale di cemento utilizzato in tale costruzione è del 30%”, piuttosto lo affermerebbe con sicurezza ed autorevolezza.
Certo nella specifica materia filatelica, sussistono delle peculiarità che attengono all’instabile e deteriorabile stato di conservazione dei materiali, ma per questo, come in particolare per lo stato della gomma, fa fede la data di rilascio del certificato.
L’ARCHIVIO DEI CERTIFICATI PERITALI
Si è inoltre constatato che, nonostante quasi tutti i periti filatelici italiani abbiano ormai adottato nella realizzazione tecnica dei certificati di garanzia, la metodologia dell’utilizzo di carta filigranata, di timbri a secco, di foto intrinseca al certificato e non ad esso applicata, di carta speciale ritenuta difficilmente falsificabile e di ologrammi di controllo, sono in circolazione certificati peritali parzialmente o totalmente falsificati. Gli studi peritali, ormai quasi tutti trasformati in Società che travalicano la durata temporale della vita di un singolo perito, non sempre hanno conservato un originale dei certificati rilasciati, ovvero non sono sempre in grado di rintracciarlo.
IL COSTO DEI CERTIFICATI PERITALI
Si è anche osservato che nel tempo, i prezzi dei diversi servizi offerti dai periti, non vengono più adeguatamente pubblicizzati, come avveniva nel passato, e sono contemporaneamente aumentati notevolmente. In particolare, per esemplari di un certo valore, il costo del certificato è commisurato (in percentuale) alla loro valutazione di catalogo, quando è ormai noto ed acclarato che i prezzi di catalogo sono totalmente avulsi dal reale valore di mercato.
I CERTIFICATI DI GARANZIA RILASCIATI DAI COMMERCIANTI
Per quanto attiene ai certificati di garanzia rilasciati dai commercianti filatelici, si evidenzia che sempre più commercianti li rilasciano, ma si nota che spesso tali certificati hanno un contenuto equivoco in quanto apparentemente garantiscono l’autenticità del pezzo venduto, mentre in realtà servono solo a identificarlo, poiché promanano da un soggetto che, spesso, non ha le competenze che dovrebbe avere un perito filatelico.
In pratica, poiché si tratta di dichiarazioni compilate da commercianti, che generalmente non sono periti filatelici, si può verificare la certificazione di falsi, pur in perfetta buona fede. Questo in realtà non compromette la credibilità del commerciante poiché tali certificati sono semplicemente una attestazione “di parte” relativa alla garanzia dell’operazione commerciale e non dell’oggetto compravenduto, che riguarda infine la possibilità dell’eventuale “recesso”.
Resta comunque il fatto che il collezionista, non esattamente informato sulla natura di tale atto, ritenga di aver acquistato un pezzo “certificato” come sicuramente originale.
E’ opinione del Club della filatelia d’oro italiana che la figura del perito filatelico sia ancora oggi vagamente definita e quindi ambigua. La mancanza di precise normative e prassi amministrative non garantisce l’efficacia di questa insostituibile funzione. I certificati peritali, così come oggi formulati, non garantiscono in modo adeguato il collezionista oltre a risultare eccessivamente onerosi.
Il Club ritiene inoltre che i certificati di garanzia, così come oggi rilasciati dai commercianti, possono ingenerare gravi equivoci e confusione nel collezionista.
INVITO NUMERO TRE
INVITO A REGOLAMENTARE L’ATTIVITA’ DEI PERITI, LE MODALITÀ DI EMISSIONE DEI CERTIFICATI PERITALI E DEI CERTIFICATI DI GARANZIA
A seguito di quanto pubblicato con il Parere n° 3, avente per oggetto “Certificati filatelici peritali e certificati di garanzia” si invitano:
I PERITI FILATELICI ITALIANI A:
1) costituirsi in una autorevole associazione dotata di organi adeguati alla gestione delle problematiche emergenti, in particolare per quanto riguarda l’ammissione dei periti all’associazione, la loro eventuale cancellazione, le precise regole deontologiche a cui attenersi;
2) nominare un’apposita commissione esaminatrice da mettere a disposizione delle Camere di Commercio Italiane regolamentandone il funzionamento;
3) definire gli standard operativi dell’attività di perito filatelico, enucleando i settori di competenza degli associati e rendendo pubbliche le specifiche aree di competenza, sia per aree territoriali che per periodi temporali. Detto elenco dovrebbe chiaramente indicare i macro settori collezionistici (es. Classico, Moderno, Contemporaneo) e specialistici (es. falsi, dentellature, filigrane, sovrastampe, gomma, annulli, etc) nei quali al perito è riconosciuta adeguata competenza per la perizia e la certificazione.
4) non utilizzare mai la formula “A mio parere”;
5) introdurre, in calce ai certificati rilasciati, la seguente dicitura o una similare che riterranno congrua all’obiettivo della tracciabilità dei certificati rilasciati: “Gli interessati, possessori dell’oggetto filatelico qui certificato, potranno richiedere copia del certificato originale agli atti di questa Società (Studio), al fine di verificarne la veridicità e la corrispondenza con il certificato in loro possesso, di cui forniranno copia in una con la richiesta. Il servizio è reso gratuitamente se prestato tramite internet, mentre saranno addebitate le semplici spese vive, in caso di utilizzo del servizio postale”.
6) rendere sempre pubblico il loro tariffario, attraverso adeguata pubblicità;
7) non correlare i prezzi delle prestazioni alla valutazione di catalogo di quanto verificato;
moderare i prezzi delle prestazioni, in particolare di quelle più comuni, quali la firma e la certificazione essenziale di autenticità, al fine di incentivare le verifiche ed incoraggiare lo sviluppo di un collezionismo sano e responsabile.
9) rimanere estranei al mercato filatelico ed indipendenti da esigenze commerciali, evitando certificazioni che servono solo alla rivalutazione di materiale che assolutamente non necessita di perizia e descrivere sempre in maniera chiara ed inequivocabile lo status dell’oggetto periziato, evidenziando adeguatamente i suoi eventuali difetti.
10) definire una polizza di assicurazione responsabilità civile per danni professionali che copra tutti gli associati
I COMMERCIANTI FILATELICI ITALIANI A:
1) mutare la dicitura “certificato di garanzia” con quella più consona di “Attestato commerciale di garanzia”, chiarendo nell’attestato che viene garantita e certificata la vendita dell’oggetto fotografato, la sua qualità estrinseca e la facoltà di recesso nei termini di legge per “vizi della cosa venduta”.
2) indicare che l’attestato rilasciato non costituisce certificazione peritale di originalità del pezzo.
