Mario Fantacchiotti

La notizia dell’accordo al quale è stata costretta la UBS di Zurigo dagli Stati Uniti segna solo un episodico successo del Fisco americano nella lotta a quella specifica forma di evasione fiscale che viene realizzata attraverso il trasferimento all’estero di capitali e la loro gestione produttiva al riparo dalle pretese del fisco.

 

Ma quello della gestione estera di capitali, attraverso società off shore con sede nei paradisi fiscali del pianeta e con depositi in banche estere che assicurano il segreto sulle operazioni dei loro clienti, è fenomeno generale e diffusissimo che difficilmente potrà essere controllato nei tempi brevi.

 

Di positivo, nella lotta a questo fenomeno, c’è l’attacco coordinato degli Stati Uniti d’America e della Ue contro i paradisi fiscali e contro la tutela della privacy finanziaria (c.d. segreto bancario) dei clienti delle banche estere, soprattutto quelle della Svizzera, alle quali non solo è vietato condividere informazioni bancarie sui clienti ma anche fornire informazioni sui clienti alle autorità straniere che lo richiedano quando non ricorrano specifiche e predeterminate ragioni (i cc.dd. limiti del segreto bancario).

 

Nel quadro di questo attacco si colloca, con un certo successo, il recentissimo impegno londinese del G20 per la formazione di una lista nera dei paradisi fiscali e l’accordo con la Ue che, senza pregiudizio per l’anonimato dei clienti, prevede l’applicazione, da parte della Svizzera, di una ritenuta fiscale del 15% (35% a partire dal 2011) sugli interessi per capitali d’investitori domiciliati in un paese europeo con bonifico, per il 75%, all’Ue.

 

Ma in America il rimedio è stato più diretto ed immediato, posto che, approfittando della massiccia presenza storica della UBS in territorio americano, l’azione si è sviluppata attraverso una accusa penale di favoreggiamento dei reati di evasione fiscale addebitati ad alcuni (numerosi) capitalisti americani ed attraverso la conseguente minaccia di sanzioni pesantissime a carico della predetta banca e dei suoi funzionari.

 

Una operazione che colpisce solo la più grande, ma non l’unica, banca svizzera e che finisce con l’interessare un numero limitato di clienti, dei quali la banca predetta si è impegnata (nei confronti delle autorità statunitensi) a rivelare i nomi senza violare, in via di principio, la garanzia del segreto bancario ma utilizzando solo uno dei limiti generalmente previsti di tale garanzia: quello che prevede per le banche l’obbligo di collaborare e consegnare tutta la documentazione richiesta dalla magistratura in caso di attività criminali e nell’ambito, quindi, di processi penali, per reati riconosciuti anche dalla Svizzera, ove però, la evasione fiscale, a meno che non si risolva in una frode, non è prevista come reato (donde il rifiuto di collaborazione) ed è punita solo con sanzione amministrativa.

 

Ma anche una operazione che ha già prodotto notevoli vantaggi per il fisco americano a causa del panico che essa ha creato, in America, tra i detentori illegali di capitali all’estero, molti dei quali hanno preferito porsi al riparo da ogni rischio facendo rientrare in patria i loro capitali anche pagando, con qualche modesta agevolazione consentita dalla legge, le forti sanzioni previste dalle leggi di quel Paese.

 

Probabilmente l’accordo con la Banca svizzera produrrà un analogo effetto indotto anche in Italia, ma si tratterebbe comunque di un effetto secondario molto minore, dato che l’accordo non giova direttamente all’Italia e che in Italia il rientro dei capitali è governato oggi da una legge (quella sul c.d scudo fiscale di cui si dirà) che lo consente con costi molto modesti e con altrettanto modesti vantaggi per il fisco .

 

A questo punto ci si chiede se ed in quale modo l’Italia intende spingere la sua lotta alla evasione con la fantasia costruttiva degli americani.

 

La risposta sembra certa; non con la ricerca degli evasori con capitali all’estero in banche tenute al segreto (e l’applicazione agli stessi delle sanzioni previste dalla legge) , ma con il condono previsto dall’art 13 bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 (il c.d. scudo fiscale).

 

Per un verso questa legge stabilisce, nell’art. 12 , che “in deroga ad ogni vigente disposizione di legge”, gli investimenti e le attività di natura finanziaria illegalmente (perché effettuate senza tenere conto delle limitazioni previste dalla leggi italiane ed in violazione degli obblighi di dichiarazione) detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (quelle cioè di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001) si presumono costituite, ai soli fini fiscali e salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

 

Per altro verso istituisce, con l’art. 13 bis, una modesta imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato e rimpatriate in Italia da paesi extra Ue, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, purché in essere in paese dell’Unione europea che vale a porre il contribuente al riparo dai futuri accertamenti fiscali (ma non dalle possibili incriminazioni penali per i reati eventualmente commessi).

 

In altri termini un meccanismo che per un verso facilita, attraverso una presunzione, l’accertamento delle frodi fiscali e per altro verso fornisce agli evasori una via di fuga mediante il condono, con lo scopo di incentivare il rientro dei capitali detenuti illegalmente all’estero (che si presumono formati con redditi sottratti a tassazione) e di fare cassa in un momento particolarmente critico per le finanze dello Stato italiano.

 

Quale possa essere il gettito di questo condono rimane a tutti ignoto (secondo il Governo il gettito sarebbe di tre miliardi di euro).

Certo esso potrebbe facilitare, come si è detto, la via di fuga di quanti, temendo che anche l’Italia possa realizzare un accordo simile a quello contratto dagli Americani, riterranno conveniente mettersi al riparo riportando in Italia i loro capitali.

 

Ma è anche certo che esso, assieme agli analoghi due condoni che lo hanno preceduto, è forte incentivo alla evasione, giustificando la convinzione, nel contribuente, che, persistendo il contesto culturale del momento, i condoni continuino a susseguirsi anche nei prossimi anni.

Era veramente questo l’unico rimedio possibile?

E’ questo un rimedio sufficientemente efficace e da perseguire nonostante i guasti che provoca?

Non è proprio possibile tentare di snidare gli evasori che si avvalgono di società con sede in paradisi fiscali e con capitali in banche che assicurano loro una copertura pressoché totale anche con iniziative e pressioni politiche sulle banche ed i governi che valgano a svelare i reali titolari dei depositi sotto copertura senza consentire agli evasori la via di fuga del condono?

O questa via, al di la delle dichiarazioni di intenti dei nostri massimi esponenti politici, è stata preclusa da occulti ed occultati interessi che remano contro un eccessivo accanimento?

 

Certo, la norma dell’art. 12 della legge n. 102, introducendo una sorta di inversione dell’onere della prova, favorisce le indagini a carico degli evasori, come è dimostrato dal recente identificarsi dei controlli che il Fisco, proprio avvalendosi della predetta norma, per quanto è dato comprendere, stà finalmente svolgendo sui conti esteri di circa 170 mila contribuenti.

 

Ma il punto è quello della effettiva possibilità che, di fronte al segreto bancario che potrà essere, in molti casi, opposto dalle banche estere dei cc.dd. paesi a regime fiscale privilegiato, queste indagini possano approdare ad un esito positivo ed a risultati giuridicamente certi nei confronti degli evasori maggiori e meglio attrezzati.

 

Il punto è ancora che le indagini potrebbero in gran parte servire solo per spingere gli evasori ad avvalersi del condono.

Un risultato comunque positivo ma che lascia l’amaro in bocca.