Il decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 contenente il testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato in GU 30 aprile 2008) è formalmente entrato in vigore dalla data del 18 maggio 2008, con posticipo della efficacia al giorno 16 del mese di maggio del 2009, per la parte relativa alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la formazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008); alle disposizioni sulla "valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlati", (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008); alle disposizioni sul divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).
Dovrebbero, poi, entrare in vigore il 16 agosto le norme che prevedono l’obbligo di comunicazione all’Inail del nominativo del Rls ( "nota" del 15 maggio 2009 del ministero del Lavoro che ha prorogato alla predetta data il termine originario) mentre resta differito a sei mesi dopo l’adozione del decreto di realizzazione del Sinp, l’obbligo di comunicazione a Inail ed Ipsema (Istituto Previdenza Settore Marittimo) degli infortuni almeno 1 giorno e inferiori a 3 giorni, escluso quello dell’evento (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008).
Differite, infine, alla data del 26 aprile 2010 anche le disposizioni sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizioni ottiche artificiali.
Dovrebbero considerarsi entrate in vigore anche le norme di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Resta diversamente regolata la decorrenza delle norme per il lavoro nelle navi e per le Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.
La legge, che – in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le precedenti disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – ha inteso adeguare il complesso normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Essa si compone di 306 articoli, contenenti, tra l’altro, disposizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche), sulla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sulla protezione da agenti chimici, da agenti cancerogeni e mutageni, dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sulla protezione dalla esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria), sulla protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro)
Sono individuati i soggetti responsabili, sono descritte le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi.
Si tratta di una legge complessa, per certi aspetti criticata dal mondo degli imprenditori a causa della onerosità di alcuni adempimenti, con una solida architettura, frutto di molti anni di studi e che sicuramente, ove effettivamente e completamente attuata, porrebbe un freno alla attuale situazione in cui i continui infortuni sul lavoro dimostrano la fatiscenza dei sistemi di protezione adottati di fatto nelle aziende e la assoluta carenza di un sistema di controllo efficace.
Tale complessità ed incisiva importanza giustificherebbe la organizzazione, nelle imprese, di opportune attività formative per i lavoratori (come, del resto imposto dalla legge stessa.) e la partecipazione attiva ai corsi di apprendimento dei soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei datori di lavoro, in primo luogo (l’offerta formativa non manca anche grazie ad una molteplicità di iniziative private che si aggiungerebbero a quelle dovute dalla pubblica amministrazione secondo le disposizioni della legge).
La speranza è che la legge sia una occasione di sviluppo della cultura della sicurezza a tutti i livelli, in un momento in cui,soprattutto a causa dell’abbassamento dei livelli di controllo pubblico, e della disattenzione dei datori di lavoro per il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli infortuni si inseguono giornalmente giustificando l’allarme in diverse occasioni manifestato dal Presidente della Repubblica e, si vorrebbe, anche della compagine di Governo.
Ma la effettiva applicazione della legge richiederebbe alcuni fondamentali interventi normativi ed attività di organizzazione degli enti di sostegno e di controllo da essi previsti.
Non sembra che il governo si sia impegnato su questo fronte.
Mancano ad oggi i regolamenti che dovrebbero dare attuazione al nuovo Testo Unico, nonostante la scadenza in molti casi dei termini indicati nella legge; mancano le iniziative necessarie per la organizzazione dei servizi previsti dalla legge.
La legge, dunque, a causa dei ritardi e delle proroghe di cui si è detto, rimane, in atto, sostanzialmente disapplicata.
Il rischio più grave è comunque quello di una sua prossima incisiva modifica peggiorativa.
Infatti, il governo, nello scorso mese di marzo, ha dato il via libera ad uno schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al predetto decreto n. 81
Si tratterebbe di modifiche che altererebbero radicalmente l’impianto della legge abbassando notevolmente il livello delle garanzie per la sicurezza nei luoghi di lavoro e frustrando le speranze di progresso che sono state riposte nella legge e che, assieme ai ritardi evidenziati, marcherebbe l’azione di governo con un segnale che sarebbe espressione di una linea politica diametralmente opposta alle dichiarazioni di intenti dei suoi leader.
Se l’ottimismo deve prevalere, e se la fiducia nella effettiva imparzialità della azione di governo deve rimanere salda nei nostri cuori ad ogni costo, non ci resta che aspettare che, superate le difficoltà legate al tragico evento sismico che ha colpito la provincia dell’Aquila, al momento elettorale, alle vicende personali del Premier ed a quant’altro, si ponga mano, senza necessità di sollecitazioni esterne di carattere sindacale e politico, ai provvedimenti necessari per la concreta e totale applicazione della legge con la stessa celerità che il governo ha saputo dimostrare in altre occasioni.
Con ciò non si vuole negare che la legge possa rivelarsi, in qualche punto, carente o poco ragionevole, si vuole solo dire che il buon senso e la equilibrata gestione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro imporrebbe il differimento di ogni decisione sugli eventuali interventi correttivi alla scadenza di un periodo di sperimentazione ed alla concreta verifica degli inconvenienti che eventualmente dovessero affiorare da questa sperimentazione, senza cedimenti a pressioni lobistiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza del lavoro e che sostanzialmente finiscono per danneggiare la stessa impresa nella misura in cui l’insicurezza del luogo di lavoro, che esse generano, si risolve, alla lunga, in fattore di perdita di professionalità, di costi aziendali aggiuntivi, in disaffezione del lavoratore e, talvolta, anche in calo di produzione.
