Enzo Bonsangue

 

La Cassazione fissa i paletti per regolare le inchieste giornalistiche sulla mala giustizia. E, con la sentenza 4699 della sesta sezione penale, sancisce che non rientra nel "diritto di cronaca" quel tipo di notizie create per dimostrare i disservizi del pianeta giustizia laddove la "condotta violi la legge penale". In altre parole, le inchieste giornalistiche si possono continuare a fare a patto che laddove avvengano attraverso la rimozione momentanea di fascicoli l’operazione sia assolutamente "temporanea".

In questo modo la Suprema Corte ha confermato il proscioglimento dall’accusa di violazione della pubblica custodia di cose nei confronti di un giornalista e di un fotografo di un quotidiano di Pavia che, per denunciare i disservizi della giustizia locale, avevano sottratto il fascicolo di una causa civile da un armadio non chiuso a chiave del Tribunale pavese collocato al primo piano del Palazzo di Giustizia nonostante i cartelli che invitavano a non asportare i fascicoli.

La rimozione dei fascicoli e la ricollocazione all’interno dell’armadio stesso erano stati immediati tanto che il gup di Pavia, nel luglio 2008, aveva prosciolto dall’accusa gli autori dell’articolo che era avuto l’effetto di sensibilizzare sul disservizio della giustizia modificando l’organizzazione con la chiusura a chiave degli armadi. Insomma, secondo il gup, l’inchiesta giornalistica non andava condannata perche’ aveva avuto quel "fine dimostrativo e sociale" che dovrebbero avere tutte le inchieste.

 

Una decisione contrastata in Cassazione dalla Procura di Pavia secondo la quale dare l’ok a questo tipo di inchieste rappresenterebbe un precedente pericoloso perche’ di questo passo sarebbero da giustificare anche "le rapine volte a saggiare l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza o della reazione di polizia".

La Cassazione, pur condividendo le argomentazioni della Procura, si e’ vista costretta a respingere il ricorso perche’ "emerge dalla stessa sentenza una condotta che, nella sua materialita’ di riferita assoluta immediatezza, non e’ riconducibile alla nozione normativa di sottrazione, difettando anche quella temporanea rimozione ritenuta sufficiente ad integrare il reato".

Detto questo, pero’, la Suprema Corte ricorda che "il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all’informazione su fatti storici alla cui concretizzazioni e’ estraneo il soggetto che quei diritti esercita: e’ scriminato l’articolo che da’ conto di un fatto vero, non e’ scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell’articolo, ove tale condotta violi la legge penale". Detto in termini meno giuridici, l’inchiesta giornalistica e’ stata assolta perche’ la rimozione dei faldoni e’ stata assolutamente "momentanea" e non c’e’ stata alcuna "sottrazione". Da qui il rigetto del ricorso della Procura.