(Maria Gabriella Ricotta) – Fa discutere una recente sentenza della Corte di Cassazione (sesta sezione, 17 novembre 2009 – 8 febbraio 2010, n. 4979/2010, presidente Di Virginio) secondo la quale il sindaco che predispone un bando di concorso in modo tale da assicurare l’aggiudicazione del posto a un candidato prescelto grazie alla richiesta proprio dei requisiti da lui posseduti, non commette il reato di abuso d’ufficio laddove la sua azione sia diretta al conseguimento dell’interesse pubblico.
La Corte di appello di Firenze aveva condannato il sindaco ed un funzionario del Comune di Forte dei Marmi individuando nel “vulnus” dell’articolo 97 della Carta costituzionale la “violazione di legge” richiesta dall’articolo 323 del codice penale, quale della condotta del delitto di abuso d’ufficio.
La Cassazione ha annullato la sentenza ritenendo insussistente però il dolo intenzionale in quanto il vantaggio patrimoniale del “preferito” non avrebbe rappresentato lo scopo ultimo del concorso. Dal dibattimento sarebbe, infatti, emerso che "la scelta di prefigurare un profilo del candidato al posto di comandante della polizia municipale che valorizzasse l’esperienza rispetto ai titoli di studio rispondesse a precise esigenze dell’amministrazione comunale, in cui vi era la necessità di risolvere, per un periodo limitato, una situazione di conflittualità venuta a crearsi all’interno del corpo dei vigili urbani".
Avendo i due imputati agito nell’interesse della p.a. l’ingiusto vantaggio patrimoniale ottenuto dall’aggiudicatario del posto bandito non era voluto – come l’art. 323 c.p. richiede – a titolo di dolo intenzionale. Il fatto, pertanto, secondo gli ermellini, non costituisce reato.
